Detrazione risparmio energetico e controllo formale ex art. 36-ter (Cass. civ. Sez. V n. 7227 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della detrazione Irpef per spese di riqualificazione energetica può essere operato dall’Amministrazione finanziaria all’esito del controllo formale di cui all’art. 36-ter, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973, senza necessità di emettere un avviso di accertamento sostanziale. Tale controllo non limita la conoscenza dell’Ufficio ai dati direttamente desumibili dalla dichiarazione o già in possesso dell’anagrafe tributaria, ma consente una ridotta attività istruttoria, disciplinata dal terzo comma e seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione motivata dell’esito. Esso va distinto dal controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, meramente cartolare. Nel processo tributario, infine, l’appello incidentale della parte parzialmente soccombente non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e conclusioni emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei contribuenti per gli anni d’imposta dal 2010 al 2013, escludendo la detrazione Irpef di 16.200,00 euro prevista per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 1, commi 344-347, legge n. 296 del 2006. La rettifica seguiva un controllo ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo rideterminava gli importi ed escludeva le sanzioni. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma, annullava integralmente la cartella. L’Ufficio ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 342, 243 e 346 cod. proc. civ. e dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità. Ricorda che l’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è funzionale a rendere intelligibili i motivi di ricorso. Nel caso concreto il ricorso consente di ricostruire la vicenda processuale e le questioni dibattute, né sussiste violazione del n. 6, poiché nel processo tributario di cassazione il ricorrente non deve riprodurre i documenti, ma solo indicarli specificamente.
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che, anche nel processo tributario, per l’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa non occorrono formule sacramentali: è sufficiente che dalle deduzioni e conclusioni emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma. La Commissione regionale ha quindi correttamente ritenuto proposto l’appello incidentale sulla legittimità della cartella e si è pronunciata nel merito.
Il secondo motivo è fondato. La Corte distingue il controllo formale ex art. 36-ter, secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973 dal controllo automatizzato ex art. 36-bis. Quest’ultimo opera solo sui dati desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, escludendo valutazioni e risoluzioni di questioni giuridiche, salvo l’applicazione di norme dirette e immediate.
Il controllo formale, invece, consente all’Ufficio di escludere le detrazioni non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente. Esso ammette una sia pur ridotta attività istruttoria, disciplinata dal terzo comma, ed è seguito a pena di nullità dalla comunicazione motivata dell’esito, che realizza la necessaria interlocuzione con il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.
Escludendo che il disconoscimento della detrazione potesse avvenire in sede di controllo ex art. 36-ter, la Commissione regionale non si è attenuta a tali principi. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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