Valutazione unitaria delle presunzioni e sentenza penale di assoluzione (Cass. civ. Sez. V n. 663 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento tributario, tanto ai fini delle imposte dirette quanto dell’IVA, può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe. Il giudice tributario deve valutare gli elementi indiziari prima analiticamente, depurandoli da quelli privi di rilevanza, poi complessivamente, per verificare concordanza ed efficacia probatoria. Solo dopo tale duplice apprezzamento, ove gli indizi siano qualificati, si dà ingresso alla prova contraria del contribuente, onerato ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. La sentenza penale irrevocabile sui medesimi fatti non ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario: è un semplice elemento di prova, liberamente valutabile con le altre risultanze istruttorie, anche presuntive.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2006. L’atto conteneva due riprese: l’una per utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, l’altra per vendita di gasolio agevolato per finalità non ammesse, con conseguente evasione dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava quello della contribuente: quanto alle operazioni inesistenti, le presunzioni dell’accertamento erano confermate dall’istruttoria, dovendosi la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante valutare insieme agli altri indizi; quanto al gasolio, la società non aveva contestato efficacemente l’accertamento, fondato su dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ragionamento presuntivo. Ribadisce che l’accertamento può basarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi offerti dall’Amministrazione, dando conto in motivazione dei risultati. Il sindacato di legittimità resta limitato all’incongruità logica del percorso, non al merito.

Sul piano metodologico, la Corte richiama il procedimento bifasico: dapprima valutazione analitica degli indizi, per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positività, anche solo potenziale; poi considerazione unitaria, per accertare la concordanza e l’idoneità della combinazione a fondare la prova presuntiva. Nessun automatico affidamento alla sentenza penale di assoluzione: l’autonomia dei giudizi e la diversità dei mezzi di prova impongono un apprezzamento comparativo con le altre risultanze, che nel caso concreto la Commissione regionale ha correttamente svolto.

La Corte rileva poi che la contribuente, pur deducendo formalmente violazioni di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti né individuati gli atti su cui si fondava la censura; la circostanza dedotta, inoltre, non risulta decisiva a fronte del ragionamento della Commissione regionale. Il terzo motivo, sulla distribuzione dell’onere probatorio, è in parte infondato e in parte inammissibile: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sussiste solo quando l’onere sia attribuito a soggetto diverso, non quando il giudice ritenga erroneamente assolto l’onere da chi vi era gravato.

Quanto al quarto motivo, concernente la pretesa fede privilegiata ai verbali e la motivazione dell’atto, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità, non essendo stati riprodotti gli atti richiamati. Il ricorso incidentale dell’Ufficio è parimenti rigettato: la Commissione regionale non aveva escluso la ripresa per la sola ritrattazione in sede penale, ma aveva compiuto un esame pregnante degli indizi, senza invertire l’onere della prova. Il ricorso principale e quello incidentale sono dunque rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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