La PEX non spetta se la conferitaria non esercita attività commerciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16120 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di participation exemption, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 87 TUIR, il requisito della commercialità della società partecipata deve sussistere ininterrottamente fino alla data di cessione della partecipazione. Nell’ipotesi di conferimento di ramo d’azienda in una newco seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, la conferitaria “eredita” le caratteristiche rilevanti del conferente, ma il regime agevolato è escluso se la partecipata non svolge attività commerciale nel periodo intercorrente tra il conferimento e la cessione, ancorché gli atti siano stipulati lo stesso giorno. Nel processo tributario, il principio di non contestazione non pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato con l’avviso di accertamento, che costituisce l’oggetto del giudizio nei limiti delle censure del ricorrente.
Il Fatto
La società, socia di una conferitaria al 64%, conferiva in quest’ultima un ramo d’azienda costituito da due supermercati e, a distanza di pochi giorni, cedeva a terzi la propria partecipazione, ricevendo contestualmente in affitto dalla stessa conferitaria il complesso aziendale comprensivo dei tre supermercati. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione della quota, ritenendo non applicabile l’esenzione PEX per difetto del requisito di commercialità della partecipata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in sede di gravame, riformava la decisione, qualificando gli atti come sostanzialmente contestuali e coordinati in un’unica operazione e rilevando la natura fittizia dell’attività commerciale svolta dalla partecipata fino alla cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che non risulta violato quando la ratio decidendi sia chiaramente comprensibile, come nel caso in cui l’inesattezza circa la collocazione temporale degli atti non infici l’intelligibilità complessiva del percorso argomentativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il travisamento delle prove per carenza di decisività: la valutazione di sostanziale contestualità degli atti prescinde dalla formale anteriorità dell’uno rispetto all’altro, essendo basata sulla circostanza che essi furono stipulati lo stesso giorno e risultando irrilevante la scelta del metodo di redazione del rogito notarile.
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 55, 87 e 176 TUIR, è rigettato sul presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, le nuove entità legali ereditano dal conferente le caratteristiche rilevanti ai fini della commercialità, ma la partecipazione nella conferitaria è assistita dal requisito solo se l’attività commerciale venga svolta ininterrottamente fino alla data di cessione. Nel caso di specie, la CTR aveva escluso lo svolgimento di attività commerciale nel periodo tra conferimento e cessione, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.
La Corte accoglie invece il primo e il quarto motivo del ricorso incidentale. In particolare, con riferimento alla deducibilità dei costi, afferma che il principio di non contestazione non implica un onere di allegazione ulteriore per l’Amministrazione rispetto a quanto già contestato con l’atto impositivo, il quale conforma il thema decidendi del giudizio. La motivazione sulla prova dei costi risulta affidata a un’affermazione apodittica, contrastante con la spettanza al contribuente del corrispondente onere probatorio, sicché la cassazione in parte qua si impone con rinvio al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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