Interposizione soggettiva e accertamento parallelo dei redditi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16862 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione soggettiva ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ad accertamento sia nei confronti del soggetto che formalmente risulta percettore del reddito, sia nei confronti del soggetto che ne è l’effettivo possessore per interposta persona, senza che ciò configuri una doppia imposizione. Il comma 5 della medesima disposizione attribuisce al soggetto interposto, che provi di aver pagato imposte sui redditi poi imputati ad altro contribuente, il diritto al rimborso, da richiedersi dopo che l’accertamento nei confronti dell’interponente è divenuto definitivo. La legittimità dell’accertamento parallelo esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, quindi, la necessità di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.c.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti del contribuente, per l’anno d’imposta 2008, una somma qualificata come buonuscita per la cessazione dalla carica di presidente e amministratore delegato di un consorzio. Le somme erano state corrisposte sotto forma di corrispettivi per prestazioni di consulenza alla società di cui il contribuente era divenuto socio unico, servizi che, ad avviso dei verificatori, non erano mai stati svolti. Il rapporto tra la società e il consorzio sarebbe stato simulato e integrante una interposizione soggettiva rispetto alla persona fisica, ritenuta reale percettore delle somme.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento senza successo in primo grado e in appello. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che confermava il rigetto, proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sull’onere della prova, l’omesso esame di un fatto decisivo e la doppia imposizione, nonché la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento riguardante la società interposta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e il sesto, dichiarandoli inammissibili. A dispetto della rubrica formale, le censure prospettavano, sotto varie forme, una rivalutazione del fatto, ossia la ricostruzione della sussistenza dell’interposizione soggettiva operata dal giudice di merito. Tale valutazione, fondata su presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito rispettato i criteri di ripartizione dell’onere della prova, e ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2729 c.c.
Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché le censure si appuntavano nuovamente sulla valutazione di fatto e, comunque, la sentenza d’appello confermava il rigetto di primo grado, integrando una “doppia conforme” che esclude l’ammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Il quinto motivo, concernente la dedotta doppia imposizione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, che consente di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Il successivo comma 5 prevede che le persone interposte, che provino di aver pagato imposte sui redditi poi imputati ad altro contribuente, possano chiederne il rimborso dopo che l’accertamento nei confronti dell’interponente è divenuto definitivo. L’ordinamento, pertanto, non esclude l’imposizione parallela, salvaguardando il contribuente tramite il meccanismo del rimborso.
Il settimo motivo, relativo alla mancata sospensione del procedimento, è stato infine rigettato. La legittimità dell’accertamento parallelo per i medesimi redditi nei confronti sia del soggetto interposto sia di quello interponente esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.c. e, conseguentemente, la necessità della sospensione dei relativi giudizi. La Corte ha rigettato il ricorso con integrale compensazione delle spese, l’Agenzia essendo rimasta intimata, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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