Impugnabilità necessaria dell’intimazione di pagamento e prescrizione del credito tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 11786 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al previgente art. 46 del medesimo decreto, è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. L’impugnazione dell’intimazione non è meramente facoltativa ma necessaria: la sua mancata proposizione determina la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria, con conseguente preclusione della facoltà di far valere, in sede di impugnazione del successivo atto esecutivo, le vicende estintive, ivi inclusa la prescrizione, maturate tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell’intimazione stessa. Il contribuente ha l’onere di impugnare l’avviso di intimazione per far valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata nel predetto arco temporale.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificata il 19.08.2019, relativa a due cartelle di pagamento per debiti Irpef, addizionali, sanzioni ed interessi, riferiti agli anni 1995 e 1996 e notificate rispettivamente nel 2002 e nel 2003. L’opponente eccepiva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, considerato il rilevante lasso di tempo trascorso dalla notifica delle cartelle. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, atteso che le cartelle risultavano regolarmente notificate. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando l’irretrattabilità dei debiti iscritti a ruolo e ritenendo insussistente l’interesse ad agire sull’eccezione di prescrizione, in mancanza di procedure esecutive intraprese dall’agente della riscossione e in presenza del rimedio dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia di natura e impugnabilità dell’intimazione di pagamento. Rimarca come l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 abbia natura tassativa ma non escluda la facoltà di impugnare atti atipici che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Quanto all’intimazione di pagamento, essa corrisponde al previgente avviso di mora, essendo il medesimo atto, sicché è riconducibile alla lettera e) del comma 1 dell’art. 19 citato.
Il Collegio dà continuità all’orientamento — ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26817 del 2024 — secondo cui, al di là della diversa denominazione, deve aversi riguardo alla funzione intrinseca dell’atto, consistente nell’invitare il contribuente al pagamento prima dell’avvio dell’esecuzione forzata. L’intimazione di pagamento può essere impugnata per vizi propri oppure per far valere un vizio della sequenza procedimentale ovvero per contestare la stessa pretesa tributaria azionata, di cui il contribuente deduca di essere venuto per la prima volta a conoscenza.
La Corte afferma che il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l’intimazione non viene impugnata per far valere la nullità per mancata notifica degli atti presupposti o l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti (come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. L’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione deve quindi essere fatta valere impugnando quest’ultima, restando preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. La sentenza impugnata, che aveva omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione, non si è attenuta a tali principi.
La Corte accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione della prescrizione eventualmente maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica dell’intimazione.
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Nota della Redazione
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