Omessa pronuncia su parte del petitum risarcitorio e riqualificazione del vizio (Cass. civ. Sez. III n. 12579 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Esso postula una condotta esclusivamente omissiva del giudice, che non si pronuncia, in tutto o in parte, sulla pretesa azionata come identificata nel petitum e nella causa petendi. Diversamente, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia preso posizione sulla domanda, ma abbia omesso di considerare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti. Indipendentemente dalla qualificazione formale del motivo, la Corte di cassazione può riqualificare la censura quando il tenore del motivo e la pronuncia caducatoria richiesta rendano inequivoca la volontà dell’impugnante.

Il Fatto

A seguito del crollo dell’abitazione di proprietà dei ricorrenti, il Tribunale di Busto Arsizio aveva accertato la responsabilità del Comune e del gestore del servizio idrico ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., condannandoli in solido a varie somme. I proprietari, rimasti parzialmente insoddisfatti, proposero appello dolendosi, tra l’altro, del mancato riconoscimento delle spese sostenute per l’occupazione di nuove abitazioni documentate con successivi contratti di locazione.

La Corte d’Appello di Milano riformò solo parzialmente la decisione di primo grado, liquidando le somme relative a un unico contratto di locazione. Avverso tale pronuncia i proprietari ricorsero per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 371-bis cod. proc. civ. I ricorrenti avevano ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio notificando il ricorso originario per intero, sicché la mancanza della diversa intestazione richiesta dalla norma non incide sull’idoneità dell’atto a realizzare il proprio scopo.

Nel merito, la Corte ha riqualificato l’unico motivo del ricorso principale, formalmente proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come omessa pronuncia su motivo di appello, vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. I due mezzi di impugnazione mantengono perimetri autonomi e distinti: il primo presuppone una condotta omissiva del giudice sulla pretesa azionata; il secondo un’omissione consumatasi all’interno del thema decidendum già preso in considerazione dal giudice.

Ha richiamato la giurisprudenza consolidata, tra cui le Sezioni Unite n. 17931 del 2013 e Cass. n. 2101 del 2019, per cui, indipendentemente dalla qualificazione formale della censura, una chiara esposizione delle ragioni consente al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante. Non è necessario che il ricorso menzioni espressamente il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., purché faccia inequivocabile riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione.

Nel caso concreto, dall’atto d’appello emergeva che i ricorrenti avevano devoluto al giudice di secondo grado l’intera questione concernente il risarcimento di tutte le spese sostenute in conseguenza del crollo. La Corte territoriale, però, aveva liquidato solo quelle relative al primo contratto di locazione, tacendo sulle ulteriori pretese documentate. Ha così omesso di pronunciarsi su parte del petitum, senza né accogliere né rigettare la domanda residua.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è stata respinta: la prova del contratto e dei parziali pagamenti costituiva fatto non contestato, in forza del principio per cui la non contestazione esonera il giudice da qualsiasi controllo probatorio, con superamento del divieto di presunzioni semplici. La doglianza sulla mancata registrazione del contratto è invece inammissibile, perché prospettata in modo generico e dubitativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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