Dichiarazione integrativa non preclude l’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 10029 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, nell’ambito della procedura di comunicazione prevista dall’art. 1, commi da 634 a 637, legge n. 190 del 2014, non preclude all’Amministrazione finanziaria l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. L’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 consente la determinazione induttiva del reddito di impresa quando le omissioni, le false o inesatte indicazioni e le irregolarità formali delle scritture risultano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse. Il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro va ricercato nel grado di inattendibilità dei dati contabili, parziale nel primo caso e assoluto nel secondo. La verifica dell’inattendibilità sostanziale della contabilità costituisce accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società di costruzioni destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con recupero di maggiori Ires, Irap e Iva. L’Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità e ricostruito induttivamente il reddito fino a euro 77.818,00, a fronte di una perdita dichiarata di euro 667,00.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha riformato la decisione, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l’Ufficio avesse trasformato un controllo da “spesometro” in accertamento induttivo, pur in presenza di una dichiarazione integrativa spontaneamente presentata.

La Corte dichiara il motivo inammissibile: la doglianza censura in realtà una erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie, che non integra vizio di violazione di legge. Il tentativo di rivalutazione dei fatti di merito realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Nel merito, la sentenza impugnata aveva correttamente affermato che la dichiarazione integrativa non preclude l’inizio o la prosecuzione delle attività di controllo. L’analisi della documentazione aveva fatto emergere incongruenze nei dati contabili tali da giustificare la conclusione presuntiva di inattendibilità sostanziale della contabilità e da legittimare la ricostruzione induttiva dei ricavi, sempre nel contraddittorio con la parte e con il professionista incaricato.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione può prescindere dalle presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando le irregolarità sono gravi, numerose e ripetute. Il discrimine tra metodo analitico-induttivo e metodo induttivo puro risiede nella parziale o assoluta inattendibilità delle scritture. Il giudice del gravame ha tenuto conto delle ragioni della pretesa impositiva e del percorso logico seguito; l’accertamento in fatto sull’inattendibilità delle scritture non è sindacabile in questa sede.

Il secondo motivo deduceva la nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza dei presupposti di fatto e per inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge. La Corte lo dichiara inammissibile nella parte in cui la censura è rivolta direttamente al provvedimento impositivo: l’atto di accertamento non è atto del processo, ma atto la cui impugnazione è oggetto del processo. Il motivo è inoltre infondato, poiché l’Ufficio ha operato legittimamente garantendo il contraddittorio. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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