Presunzioni e società cartiere: onere della prova dell’effettività dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6746 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo di impugnazione, dovendosi ritenere che il vizio sussista solo in caso di completa omissione di decisione su un punto indispensabile per la soluzione del caso concreto. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell’assenza di una idonea struttura organizzativa del fornitore (locali, mezzi, personale, utenze) è particolarmente significativa per la prova indiziaria, essendo l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria e potendo essere assolto mediante presunzioni semplici. Accertata l’inoperatività e l’irreperibilità dei fornitori, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle prestazioni ricevute e dei costi sostenuti, che non può essere assolto mediante le fatture contestate. La violazione dell’art. 2729 c.c. non può essere dedotta quando la critica si concretizzi nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore dell’automotive come officina specializzata nell’allestimento di autovetture, impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2014 e 2015. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica fiscale, aveva accertato l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da fornitori di servizi e manodopera, ritenendo indebita la deduzione di costi per complessivi euro 402.321,00 per il 2014 e di euro 291.486,00 per il 2015, oltre all’indebita detrazione dell’IVA.
La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 554 del 2023, rigettava l’appello principale della società e accoglieva parzialmente quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale decisione la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia sulla illegittimità dell’avviso di accertamento per l’anno 2015 riguardo alla fornitrice Shock Paint s.r.l., richiamando il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione comporti necessariamente la reiezione del motivo. La CTR aveva implicitamente rigettato il motivo di appello, avendo ritenuto dimostrata l’inesistenza oggettiva delle prestazioni e l’inadempimento dell’onere probatorio da parte della contribuente. La Corte aggiunge che il motivo sarebbe comunque infondato, essendo ammissibile la c.d. doppia presunzione, con richiamo a precedenti conformi.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., la Corte chiarisce che gli indizi relativi alla posizione dei fornitori — quali la natura di evasori totali, l’irreperibilità, la mancanza di utenze, la genericità delle fatture — sono gravi, precisi e concordanti, in quanto comprovano l’inesistenza stessa delle imprese che avrebbero dovuto fornire le prestazioni. La mancanza di idonea struttura organizzativa del fornitore è considerata dalla giurisprudenza di legittimità particolarmente significativa per la prova indiziaria dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni. Una volta provata l’inoperatività e l’irreperibilità delle società fornitrici, definite con le “tipiche caratteristiche delle società cartiere”, correttamente il giudice di merito ha posto a carico del contribuente l’onere di provare l’effettività delle prestazioni ricevute e dei costi sostenuti.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la ricorrente indicato il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, né i passaggi reputati in contrasto con i paradigmi di gravità, precisione e concordanza. La Corte precisa che il giudice di merito ha ritenuto dirimente la mancanza di prova documentale dei costi sostenuti con riferimento ai prestatori di lavoro effettivamente impiegati, alle ore lavorate e alla retribuzione erogata, trattandosi di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Infine, il quarto motivo, concernente la presunta violazione del criterio di imputazione temporale dei costi per le fatture del fornitore Shock Paint nel 2015, è rigettato: il riferimento all’anno 2014 contenuto nell’avviso di accertamento era frutto di un mero refuso, essendo la ripresa correttamente eseguita nell’anno 2015 di effettiva competenza. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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