Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e divieto di recupero a ruolo del maggior credito Iva (Cass. civ. Sez. 5 n. 3483 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte ricorrente e comunicata alle altre parti a mezzo pec, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza che rilevi l’esito nel merito delle censure proposte. In caso di estinzione per rinuncia, non si provvede alla regolazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., quando la rinuncia stessa sia intervenuta prima dell’inizio della discussione e non sia stata opposta dalle altre parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la legittimità del recupero del credito Iva, operato dall’Agenzia delle entrate mediante controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, oltre alla debenza delle sanzioni. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.P.R. n. 322/1998 e 19, 30 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, nonché vizi di motivazione in ordine all’accertamento dell’insussistenza del credito e alle modalità di recupero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rilevato che la società ricorrente aveva depositato documentazione comprovante l’intervenuto pagamento delle somme in favore dell’agente della riscossione, dava atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla stessa parte, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. Tale dichiarazione, comunicata alle altre parti a mezzo pec, integrava gli estremi per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso, una volta manifestata dalla parte che lo ha proposto, non incontra ostacoli nella mera costituzione delle altre parti, le quali non risultano averla opposta. Ne consegue che il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a prendere atto dell’intervenuta rinuncia e a dichiarare l’estinzione del procedimento, senza alcun esame nel merito delle censure dedotte con i motivi di ricorso.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte ha escluso qualsivoglia regolazione, richiamando il disposto dell’art. 391 cod. proc. civ., in ragione della natura e della tempistica dell’atto di rinuncia, intervenuto nelle more del procedimento e prima della discussione della causa. Tale circostanza ha reso non necessario l’accertamento dell’eventuale soccombenza ovvero la valutazione di altre ipotesi di condanna, rimanendo assorbita ogni questione relativa al merito della controversia.
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Nota della Redazione
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