Dichiarazione IVA integrativa emendabile ma prova dell’errore a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 12153 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia IVA, stante il rinvio dell’art. 8 d.P.R. n. 322/1998 all’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile ove dalla stessa derivino oneri fiscali diversi e più gravosi di quelli dovuti. Il principio non esonera tuttavia il dichiarante dall’onere probatorio in ordine all’esistenza dell’errore. L’accertamento sul carattere non meramente formale dell’errore e sulla sua effettiva sussistenza costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità e non aggredibile con censura di violazione di legge.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per omesso o irregolare versamento dell’IVA relativa al periodo di imposta 2010, emessa ai sensi dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. A fondamento della opposizione ha dedotto di aver presentato nel 2015 una dichiarazione integrativa, dalla quale risultava una minore imposta dovuta per effetto dell’erroneo inserimento in contabilità di una fattura.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso, riconoscendo l’emendabilità della dichiarazione e la tempestività di quella integrativa. La CTR della Campania ha invece accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando l’assenza di prova dell’errore commesso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, nella parte in cui non distingue più tra dichiarazione a favore e dichiarazione a sfavore, sostenendo la tempestività dell’integrativa presentata il 2 agosto 2015. Il secondo motivo invoca l’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando l’omessa valutazione di circostanze rilevanti, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e il mancato rispetto del principio di non contestazione.

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente mira a un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di appello, attraverso la deduzione della falsa applicazione del principio di emendabilità.

Il Collegio non disconosce il quadro di riferimento. Richiamando Cass., Sez. V, n. 35577 del 2022 e Cass., Sez. V, n. 20119 del 2018, ribadisce che anche in materia IVA opera il principio di emendabilità della dichiarazione, quale mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza. Analogo principio vale per gli errori di carattere meramente formale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016 e, in precedenza, dalle Sezioni Unite n. 15063 del 2002.

Il principio non soccorre però il ricorrente nel caso concreto. Il giudice di appello ha esaminato la dichiarazione integrativa e ha verificato che essa non era affetta da errori meramente formali, ritenendo che il contribuente non avesse assolto all’onere probatorio sull’illegittimità della pretesa. La censura di violazione di legge tende quindi a ottenere un diverso giudizio in fatto sull’esistenza dell’errore materiale, accertamento precluso in sede di legittimità e non demandabile a una doglianza ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbita l’ulteriore questione di difetto di specificità del primo motivo.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in favore del controricorrente, e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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