Ottemperanza e incapienza fondi: il giudice deve nominare il commissario ad acta (Cass. civ. Sez. 5 n. 69 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, il giudice, adito per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte connesso a benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e, in caso di verificata incapienza, è tenuto ad attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non consente una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente già accertati con sentenza passata in giudicato. Ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario o la quota proporzionale alla propria spettanza, senza litisconsorzio necessario.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di coerede, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto il ricorso per ottemperanza relativo alla sentenza n. 6193/5/2020, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare al dante causa il 90% delle imposte dirette versate nel triennio 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali per il sisma del 1990.
Il giudice dell’ottemperanza aveva ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesse documentato l’insufficienza dei fondi stanziati, escludendo l’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996 in favore di una diversa interpretazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione e falsa applicazione di legge formulata dalla contribuente. I giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di spettanza, non configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi.
Nel merito, la decisione impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte, al quale il collegio ha inteso dare continuità. Tale indirizzo afferma che il giudice dell’ottemperanza, verificata l’incapienza dei fondi speciali previsti dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019, deve attivare con determinazioni specifiche le procedure di contabilità pubblica per garantire piena esecuzione alla decisione.
La Corte ha escluso che dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, possa desumersi una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. La mancata previsione dell’ordine di pagamento in conto sospeso nel comma 665 non è stata ritenuta ostativa, in quanto inserita in un quadro normativo che impone all’amministrazione finanziaria di reperire le risorse necessarie all’integrale adempimento del giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
La pronuncia è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in conformità al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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