Nullità della sentenza per mancata attesa dei termini ex art. 190 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 15797 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza con la quale il giudice decida la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., ovvero senza attendere la loro scadenza. Tale violazione del principio del contraddittorio comporta di per sé la nullità del provvedimento, in quanto impedisce ai difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa, senza che la parte sia tenuta a indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.p.c.
Il Fatto
Una contribuente, dopo aver acquistato un immobile, aveva rinvenuto nel sottotetto dell’abitazione una ingente quantità di materiale di scarto occultato da pareti divisorie prive di funzioni strutturali. Ritenendo che tale circostanza integrasse un vizio della cosa venduta, aveva convenuto in giudizio il venditore per ottenere il rimborso delle spese di rimozione e smaltimento delle macerie.
Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, l’aveva respinta, escludendo che la presenza delle macerie costituisse vizio ai sensi dell’art. 1490 c.c., non rendendo l’abitazione inidonea all’uso né diminuendone il valore, e ritenendo non provato l’occultamento in mala fede. Avverso tale sentenza la società acquirente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si lamentava la nullità della sentenza per essere stata la causa decisa senza attendere la scadenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c., prevista per il 27 dicembre, in quanto il primo termine di sessanta giorni era stato prorogato al lunedì successivo per cadenza in giorno di sabato, con conseguente slittamento del termine per le repliche.
Richiamando le Sezioni Unite n. 36596 del 2021, la Corte ha ribadito che la violazione derivante dall’avere deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica comporta di per sé la nullità della sentenza. Tale violazione del principio del contraddittorio, cui il diritto di difesa è correlato, non è riferibile solo all’atto introduttivo ma deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
La Corte ha precisato che la parte che deduce la nullità non è tenuta a indicare in concreto quali argomentazioni difensive avrebbe potuto sviluppare, essendo il pregiudizio insito nella stessa violazione procedurale, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite e ribadito da successive pronunce, tra cui Cass. n. 1217/2026.
Nel caso di specie, il giudice aveva concesso i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 3 ottobre 2023. Il primo termine di sessanta giorni scadeva di sabato 2 dicembre ed era prorogato al successivo lunedì 4 dicembre; il secondo termine, decorrente da tale data, scadeva di domenica 24 dicembre ed era prorogato al 27 dicembre, primo giorno feriale. La sentenza, pubblicata il 27 dicembre, era quindi intervenuta prima della scadenza del termine per le repliche, determinando la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio.
La Corte ha pertanto accolto il primo motivo, dichiarato l’assorbimento dei restanti e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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