Cessione totalitaria di quote non riqualificabile come cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. 5 n. 11620 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione totalitaria delle quote di una società, anche se realizzata con un unico atto, non può essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro come cessione d’azienda. L’attività qualificatoria dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 nel testo novellato, deve basarsi esclusivamente sugli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da atti ad esso collegati, con la conseguenza che non può trovare ingresso una riqualificazione fondata sul mero risultato economico perseguito dalle parti o sulla funzione economica equivalente.
Il Fatto
A seguito della cessione, per la totalità, delle rispettive quote sociali di una società in nome collettivo, effettuata dai soci in favore di altri soggetti, l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, riqualificando l’atto come cessione d’azienda. La Commissione Tributaria Provinciale e, in seguito, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia avevano confermato la legittimità della riqualificazione, valorizzando la “causa reale” del negozio e l’obiettivo economico consistente in una totale ricomposizione della compagine sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, censurando la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 abbia modificato la disposizione, limitando l’interpretazione dell’atto ai soli elementi da esso desumibili e prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati. Ha quindi richiamato il successivo intervento dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che ha attribuito alla novella del 2017 natura di interpretazione autentica, sancendone l’efficacia retroattiva.
La Corte ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021, che hanno ritenuto non arbitraria la scelta legislativa di escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati. Ha precisato che tali elementi possono essere utilizzati solo nella diversa prospettiva dell’abuso del diritto ed elusione fiscale, alle condizioni e con le garanzie di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
La S.C. ha quindi affermato che la valutazione deve essere compiuta alla luce della distinzione tra elementi intrinseci ed estrinseci all’atto, potendo i primi soltanto fondare un’operazione di riqualificazione negoziale. Il riferimento alla “causa reale” o allo scopo economico perseguito dalle parti, desunto da elementi esterni all’atto, non è più ammissibile.
Quanto alla specifica fattispecie, la Corte ha ribadito che la cessione totalitaria di quote sociali non è di per sé traslativa di un compendio produttivo organizzato. Ha sottolineato la diversità degli effetti giuridici tra la cessione di quote e la cessione d’azienda: solo in quest’ultima sussistono gli obblighi di cui agli artt. 2557 e seguenti cod. civ. e la solidarietà del cessionario per i debiti tributari pregressi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.
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Nota della Redazione
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