Servizio provvisorio all’ETI valido per l’indennità aggiuntiva ex AAMS (Cass. civ. Sez. V n. 14801 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio reso presso l’ETI dal personale ex AAMS, assegnato in via provvisoria e mai transitato definitivamente nei ruoli dell’ente, è da considerare valido ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e, in generale, dell’intero d.P.R. n. 1034 del 1984. In virtù dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto di lavoro. Ne deriva la spettanza dell’indennità aggiuntiva oggetto di causa, con rigetto del ricorso dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Con decreto il giudice del lavoro presso il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al Fondo di previdenza il pagamento, in favore di un lavoratore, di una somma a titolo di TFR rapportato al periodo maggio 1994 – dicembre 2010. Nel giudizio di opposizione il Fondo sosteneva che gli importi non fossero dovuti, poiché nel periodo 2002-2007 il dipendente era cessato dal servizio presso il MEF. Il Tribunale accoglieva l’opposizione.

La Corte d’Appello di Bari, adita in gravame dal lavoratore, concludeva invece che nel periodo considerato l’appellante era sempre stato ininterrottamente nei ruoli del MEF, sicché la differenza di TFR pretesa era fondata. Il Fondo propone quindi ricorso in cassazione con un unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta una questione di riparto interno. L’istituzione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile incaricata delle controversie tributarie non incide sulla natura meramente tabellare del riparto degli affari, che pertanto non dà luogo a una questione di competenza (Cass. n. 2068/2025). La controversia, pacificamente rientrante tra quelle di cui all’art. 409 cod. proc. civ., può quindi essere trattata.

Nel merito il Fondo denuncia violazione degli artt. 4, d.lgs. n. 283/1998, 6 d.P.R. n. 1034/1984, d.P.R. n. 211/1981 e 2697 cod. civ., sostenendo che il lavoratore era stato trasferito all’ETI e che quel servizio non poteva valere ai fini dell’iscrizione al Fondo, poiché l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 riguarderebbe solo la posizione retributiva.

Il motivo è infondato. La pronuncia d’appello si basa su un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità: il lavoratore non è mai transitato alle dipendenze dell’ETI. I giudici territoriali si fondano su una comunicazione del MEF, da cui emerge un’anzianità presso il ministero di sedici anni e otto mesi, dal 1994 al 2010, e sull’ordine di comando presso un comune, emesso sul presupposto che il dipendente fosse proprio dipendente del Ministero.

La Corte qualifica quindi il lavoratore come appartenente al gruppo dei dipendenti ex AAMS assegnati provvisoriamente all’ETI ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, non interessati dal disposto del comma 4 e rimasti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, senza mai entrare nel ruolo ordinario.

Resta da stabilire se il servizio provvisorio presso l’ETI valga ai fini dell’indennità aggiuntiva. La Corte valorizza l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento, in posizione di comando o fuori ruolo, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza. Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato gli oneri economici gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto, secondo lo schema evidenziato da Cass. n. 1471/2024. Il servizio reso presso l’ETI è dunque valido ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, con conseguente spettanza dell’indennità. Il ricorso è respinto, con condanna dell’amministrazione alle spese; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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