Contraffazione grossolana irrilevante nel reato di commercio di prodotti con marchi falsi (Cass. pen. Sez. VII n. 239 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che assuma rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, bensì la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessaria la realizzazione dell’inganno e non ricorre l’ipotesi del reato impossibile quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, descrivendo condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per ricettazione, con sentenza confermata in appello, per aver detenuto ai fini di vendita prodotti recanti marchio contraffatto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con il quale ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto presupposto rispetto alla ricettazione contestata.
La tesi difensiva è che, ricorrendo l’ipotesi del falso grossolano, dovesse escludersi la configurabilità del reato presupposto e ricadere la fattispecie nel reato impossibile. La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione, investita della verifica sulla qualificazione giuridica dei fatti accertati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La doglianza, secondo i giudici, si risolveva nella mera reiterazione dei rilievi già proposti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che aveva respinto il gravame.
Nel respingere l’impugnazione, la Corte d’Appello si è conformata al consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. Il riferimento è a Sez. II n. 16807 del 11.01.2019 e a Sez. V n. 5260 del 11.12.2013, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che rilevi la configurabilità della contraffazione grossolana.
Il passaggio centrale del ragionamento attiene all’oggetto della tutela. L’art. 474 cod. pen. non protegge, in via principale e diretta, la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica: l’affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, anche a tutela del titolare del marchio.
Da ciò discende la qualificazione del reato come reato di pericolo. Per la sua configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e, quindi, non ricorre l’ipotesi del reato impossibile quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano tratti in errore.
La Corte ha inoltre ribadito, richiamando Sez. Un. n. 23427 del 09.05.2001 e Sez. II n. 12452 del 04.03.2008, che ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere. Le due fattispecie descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità e rispetto alle quali non emerge dal sistema una diversa volontà del legislatore.
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Nota della Redazione
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