Restituzione nel termine e forza maggiore per impedimento assoluto (Cass. pen. Sez. 2 n. 17604 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impedimento a comparire in udienza determinato da un evento esterno improvviso e di proporzioni imprevedibili, come un incidente autostradale che paralizzi il traffico per un tempo prolungato, integra gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., purché l’interessato abbia posto in essere ogni ragionevole sforzo per superare l’ostacolo e abbia prontamente documentato l’impossibilità di presenziare. In tale evenienza, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per la proposizione di richieste processuali, come quella di ammissione al giudizio abbreviato, e la motivazione del diniego non può fondarsi su mere presunzioni di prevedibilità del traffico, ma deve confrontarsi con le emergenze probatorie addotte dall’istante.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo rigettava la richiesta di restituzione nel termine avanzata nell’interesse dell’imputato per proporre domanda di ammissione al giudizio abbreviato. L’istanza era fondata sull’assunto che il difensore e l’imputato non avevano potuto presenziare all’udienza preliminare del 17/09/2025 perché rimasti bloccati in autovettura sull’autostrada A14 a causa di un incidente.
Il difensore aveva documentato l’accaduto con fotografie, notizie di stampa e certificazioni, evidenziando l’impossibilità di raggiungere in tempo il Tribunale. Il giudice, nel rigettare l’istanza, aveva motivato facendo leva sulla notorietà dei lavori in corso lungo l’arteria autostradale, ritenendo prevedibile il rallentamento del traffico. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo l’illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’ordinanza impugnata non si era confrontata con le dedotte e documentate ragioni dell’impedimento. Il Giudice di merito aveva genericamente richiamato la prevedibilità dei rallentamenti dovuti a cantieri, senza considerare che la situazione prospettata era del tutto diversa: non un ordinario intralcio alla circolazione, ma un incidente dalle conseguenze eccezionali e imprevedibili, con code chilometriche e un’immobilità della vettura protrattasi per circa un’ora.
La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultavano i ripetuti tentativi di contattare la cancelleria e i difensori per ottenere un rinvio ad horas, nonché l’arrivo in Tribunale solo alle ore 12:30, a udienza ormai conclusa. La Cassazione ha richiamato il principio per cui l’impedimento assoluto deriva da cause esterne non imputabili all’interessato e non superabili con lo sforzo richiesto all’ordinaria diligenza, citando in proposito il precedente di Sez. 1, n. 12712 del 2020.
Alla luce di tali rilievi, la motivazione del giudice di merito è stata giudicata incongrua e non ancorata alle risultanze processuali. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e gli atti conseguenti, disponendo la restituzione nel termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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