Prova decisiva e falso grossolano nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 12146 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata acquisizione di una prova è deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., solo quando si tratta di una prova decisiva, ossia di un elemento suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta; non anche quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, soltanto a una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’istruttoria dibattimentale. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di contraffazione e ricettazione, con riguardo alla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. La difesa lamentava, con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, per non essere stati acquisiti i timbri nella disponibilità dell’imputato, asseritamente idonei a riprodurre i marchi, e il rigetto della richiesta di perizia sulla merce sequestrata. Con il secondo motivo, deduceva la violazione di legge per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, con riguardo all’esclusione dell’ipotesi del falso grossolano, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la mancata acquisizione probatoria è sindacabile in cassazione solo quando si verta in tema di prova decisiva, tale da poter determinare una decisione del tutto diversa. Nella specie, la motivazione impugnata non presentava vizi, avendo correttamente rilevato l’irrilevanza delle richieste difensive a fronte degli accertamenti compiuti sui prodotti sequestrati da soggetti esperti delegati dalle società titolari dei marchi e del metodo di riproduzione dei segni, certamente non riconducibile alla semplice apposizione di timbri da parte del prevenuto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’infondatezza, trattandosi di censure che reiteravano profili già dedotti in appello e disattesi con motivazione adeguata. In particolare, i giudici di merito si erano correttamente conformati all’orientamento di legittimità in materia di contraffazione, escludendo che la semplicità della tecnica di apposizione del marchio sul prodotto potesse integrare l’ipotesi del falso grossolano. La Corte ha ritenuto, inoltre, congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’elevato numero di prodotti contraffatti e sulla reiterazione della condotta nell’arco di due anni consecutivi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *