Responsabilità liquidatore ex art 36 dPR 602 1973 natura civilistica (Cass. civ. Sez. V n. 21596 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ha natura civilistica e non tributaria, traendo titolo da un fatto proprio ex lege e non dal dolo o dalla colpa. Ai fini della legittimità dell’atto impositivo emesso nei suoi confronti non è condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo, né l’Amministrazione deve provare la colpa del liquidatore: è sufficiente che i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita certezza che gli stessi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione. L’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non ha valenza interpretativa e non è retroattivo: il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. L’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, per cui l’atto impositivo intestato alla società estinta è valido anche se notificato agli ex soci.

Il Fatto

Il contribuente, già liquidatore e socio unico di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato, per un’annualità, maggiori Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. Deducva la nullità della notifica, effettuata a soggetto che non aveva più la rappresentanza della società, e l’assenza di prova della propria colpa quale liquidatore.

La CTP rigettava il ricorso. La CTR accoglieva l’appello, ritenendo che l’Agenzia dovesse dimostrare la colpa del liquidatore e che il debito tributario dovesse essere accertato definitivamente in capo alla società prima della cancellazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, per priorità logica, e lo dichiara infondato. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria, si applica esclusivamente alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 o successivamente.

Il primo motivo è fondato, con una precisazione. In riferimento alla posizione dell’ex socio, l’atto impositivo intestato a società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio della società o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di atti specifici. L’estinzione determina un fenomeno di tipo successorio: i soci subentrano nelle obbligazioni inadempiute della società. La Corte richiama sul punto l’orientamento consolidato, sia in tema di notifica della cartella di pagamento, sia in materia di imputazione ai soci del reddito per trasparenza, sia con riferimento specifico all’atto impositivo.

Il motivo è fondato anche quanto alla posizione dell’ex liquidatore, ma solo relativamente all’Ires, con esclusione di Irap e Iva. La responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è per obbligazione propria ex lege, di natura civilistica e non tributaria, fondata sugli artt. 1176 e 1218 cod. civ.; essa è applicabile alle sole imposte sui redditi e non all’imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive. Ne deriva che l’Amministrazione non è tenuta a provare la colpa del liquidatore, ma solo di avere iscritto i crediti almeno in ruoli provvisori, dei quali pretendere il pagamento in via sussidiaria.

Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo, assorbe il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese. È erronea in diritto, quindi, l’affermazione della CTR secondo cui il riconoscimento della responsabilità del liquidatore onera l’Amministrazione a dimostrare la colpa nel mancato pagamento delle pretese tributarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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