Difensore distrattario unico legittimato all’ottemperanza del credito per spese (TAR Lombardia n. 2156 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore antistatario delle spese di lite, per effetto della distrazione disposta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., è l’unico legittimato a esperire l’ottemperanza al giudicato nella parte in cui questo ha liquidato le spese in suo favore. La distrazione instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, nei limiti della somma liquidata dal giudice. Ne deriva che il ricorso per ottemperanza proposto dal difensore in proprio è ammissibile e fondato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, va assegnato all’amministrazione un termine per il pagamento e, per il caso di ulteriore inerzia, nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

Una ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero resistente ad attribuirle il beneficio economico della carta docenti per due anni scolastici, con liquidazione delle spese di lite in suo favore e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Formatosi il giudicato e notificato il titolo, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente e i suoi difensori hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia: la prima per conseguire il rilascio della carta docenti, i secondi, in proprio, per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della legittimazione dei difensori che agiscono in proprio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, si afferma che il difensore distrattario è titolare di una posizione autonoma nei confronti della parte soccombente. Tale rapporto si affianca, nei limiti della somma liquidata, a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso.

Da qui la conseguenza: solo il difensore distrattario è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e alcune pronunce dei TAR.

Nel merito il ricorso è fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato anche in proprio ai difensori, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha eseguito alcun pagamento.

La parte resistente, costituita, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha dedotto sull’andamento della procedura. Va dunque dichiarata l’inottemperanza del Ministero e assegnato allo stesso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per provvedere integralmente ai pagamenti, in favore della ricorrente e dei difensori in proprio.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, perché provveda entro ulteriori sessanta giorni. La richiesta penalità di mora è invece respinta, risultando manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *