Divieto di nuovi interventi edilizi su area interessata da abusi non sanati (TAR Campania n. 5087 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta una SCIA qualora l’area interessata dall’intervento sia ancora gravata da opere abusive per le quali non sia stata ottemperata la ordinanza di demolizione. Il presupposto ostativo alla realizzazione di nuovi interventi edilizi è costituito dalla mera persistenza dell’abuso sull’area, a nulla rilevando che il manufatto abusivo sia autonomo, indipendente o distaccato rispetto all’opera che si intende realizzare. L’ordinanza di demolizione, a sua volta, è adeguatamente motivata quando contenga la compiuta descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle violazioni accertate.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato acquisito all’asta fallimentare presentavano al Comune una SCIA per la sistemazione della corte esterna e la realizzazione di una piscina interrata. L’amministrazione rigettava l’istanza rilevando che l’area di intervento risultava ancora interessata da opere abusive, non essendo stata ottemperata l’ordinanza di demolizione.
I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo il difetto di motivazione e l’irrilevanza dei precedenti abusi, trattandosi di manufatti autonomi e indipendenti rispetto alla piscina. Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamentava il difetto di motivazione del diniego. Il provvedimento impugnato individuava chiaramente il presupposto ostativo nella mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione del 2023, ribadendo quanto già esposto nella comunicazione di avvio del procedimento. Il riferimento alle opere abusive e alle ordinanze non eseguite integrava pertanto un’idonea motivazione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha precisato che non è possibile eseguire nuovi interventi edilizi su terreni interessati dalla preesistenza di abusi. Sull’immobile insisteva un muro realizzato abusivamente e non demolito, circostanza decisiva ai fini della legittimità dell’azione amministrativa. La circostanza che il manufatto abusivo fosse collocato a distanza dalla piscina o fosse autonomo rispetto a questa è stata ritenuta irrilevante.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, è stato respinto richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordinanza di demolizione è sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione quando contenga la compiuta descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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