Il difensore distrattario può agire in ottemperanza per le spese di lite (TAR Campania n. 4368 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che abbia dichiarato di voler essere distrattario delle spese di lite è legittimato ad agire in ottemperanza per l’esecuzione della statuizione concernente il pagamento delle spese processuali. Tale legittimazione sussiste in capo al difensore distrattario, il quale può attivare il giudizio di cui all’art. 114 c.p.a. al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza comporta l’ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine perentorio fissato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Un avvocato, dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado, aveva ottenuto la condanna in solido del Comune e dell’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato. La sentenza, confermata in appello, era passata in giudicato.
Rimaste inadempienti le amministrazioni, il difensore ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a., chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, rilevando in primo luogo la sussistenza della legittimazione attiva del difensore distrattario ad agire in ottemperanza per l’esecuzione della statuizione concernente le spese di lite. La pronuncia ha precisato come tale legittimazione derivi dalla qualità di soggetto beneficiario della statuizione di condanna alle spese.
Il Tribunale ha quindi verificato il passaggio in giudicato della sentenza portata ad esecuzione, risultando comprovato dalla certificazione di cancelleria depositata in atti. Ha inoltre rilevato che le amministrazioni intimate, non costituite in giudizio, non avevano fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato ritenuto fondato, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune e dell’Agenzia di dare tempestiva esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
È stato quindi nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora, ritenendola assorbita dall’obbligo accessorio degli interessi legali e non proporzionata alla non rilevante entità delle somme dovute.
Nota della Redazione
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