Il verbale INAIL prevale sugli atti notori, onere probatorio al beneficiario (TAR Lazio n. 4407 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di erogazione di finanziamenti pubblici, l’onere di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla lex specialis grava sempre sul beneficiario, che non può sottrarsi ad esso invocando il regolare svolgimento delle attività. Il verbale di verifica redatto dall’amministrazione, anche se integrato successivamente all’adozione del provvedimento ma prima della proposizione del ricorso, conserva piena validità probatoria, configurandosi quale atto di ratifica istruttoria. Le dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti ad attività formative e prodotte solo in giudizio non possono prevalere sulle risultanze documentali dell’accertamento amministrativo. Il contenuto del provvedimento di revoca non può essere diverso quando l’esito del controllo, compiuto secondo le disposizioni del bando, ha dimostrato l’assenza dello svolgimento dell’attività nelle sedi e nei tempi comunicati.
Il Fatto
Un’associazione aveva partecipato all’avviso pubblico INAIL per il finanziamento di progetti di formazione in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, ottenendo l’ammissione al contributo e la relativa anticipazione parziale. Dopo l’avvio delle attività formative, l’Istituto notificava un preavviso di revoca, contestando presunte violazioni delle disposizioni dell’avviso e del patto di integrità, relative al mancato espletamento di due edizioni del corso, come rilevato da verifiche effettuate nelle date indicate.
A seguito delle controdeduzioni presentate dall’associazione, l’INAIL adottava il provvedimento di revoca della concessione del finanziamento e avviava la procedura di recupero dell’anticipazione erogata. L’associazione impugnava gli atti dinanzi al TAR Lazio, deducendo la nullità del verbale di verifica, il difetto di attribuzione del verbalizzante, l’insufficienza istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo i profili processuali, ritenendo rituale la costituzione in giudizio dell’INAIL a mezzo del Direttore generale, in conformità con le disposizioni del Regolamento di Organizzazione dell’Istituto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la qualifica di funzionario assistente sociale del verbalizzante pienamente coerente con l’oggetto dei corsi che lo stesso avrebbe dovuto controllare, escludendo ogni profilo di incompetenza. Il verbale integrativo, emesso prima dell’instaurazione del giudizio, è stato qualificato come atto di ratifica istruttoria, idoneo a completare la descrizione sintetica dell’accertamento senza inficiare la legittimità del provvedimento già adottato.
Quanto al valore probatorio, la Corte ha attribuito alle risultanze del verbale una credibilità superiore rispetto agli atti di notorietà sottoscritti dagli asseriti partecipanti, prodotti solo nella fase giudiziale. Il procedimento amministrativo, infatti, trova il suo momento conclusivo nella proposizione del ricorso introduttivo, che cristallizza l’oggetto del giudizio: le dichiarazioni non esibite in sede procedimentale non possono essere valorizzate successivamente per contraddire l’esito dell’accertamento.
Infine, il TAR ha evidenziato che, alla luce degli artt. 14 e 15 dell’avviso, l’associazione non stava svolgendo i corsi secondo le modalità comunicate e non aveva tenuto un comportamento che consentisse lo svolgimento dei controlli. Poiché l’onere di agevolare le verifiche ricade sempre sul beneficiario di finanziamenti pubblici, il provvedimento di revoca non avrebbe comunque potuto avere contenuto diverso, rendendo irrilevanti le eventuali violazioni procedimentali.
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Nota della Redazione
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