La presunzione di pericolosità prevale sulla verifica individualizzante (Cass. pen. Sez. 1 n. 15324 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i delitti di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere. Tale presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e comporta l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo: il giudice non ha un obbligo di dimostrazione in positivo del periculum libertatis, ma solo di apprezzare l’eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o evincibili dagli atti, idonee a smentire l’effetto presuntivo. Il mero decorso del tempo non integra prova contraria.
Il Fatto
Il provvedimento origina dall’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato per il delitto di omicidio volontario aggravato, commesso in concorso con altri due soggetti ai danni di un uomo, al culmine di una lite tra gruppi familiari rivali, operanti nel settore delle giostre. La vittima era stata sottoposta a un violento pestaggio in due fasi distinte, conclusosi con il decesso.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che la custodia era stata applicata in modo automatico, senza una verifica individualizzante della pericolosità sociale, fondata su elementi sintomatici concreti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Essendo il reato contestato riconducibile all’elenco di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Collegio ha rilevato che opera una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in ordine all’adeguatezza della sola custodia in carcere.
Ne deriva che la ricorrenza di tale presunzione determina l’inversione dell’onere argomentativo: il giudice è tenuto unicamente ad apprezzare la sussistenza di elementi, dedotti dalla parte o emergenti dagli atti, capaci di superare l’effetto presuntivo nel caso concreto. Non è invece necessaria una positiva dimostrazione del pericolo di reiterazione, come pretenderebbe la tesi difensiva.
Sul punto, la Corte richiama il principio affermato da Sez. 5, n. 26731 del 24/07/2020 e ribadito da Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, secondo cui la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è speciale e prevalente rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., facendo ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Nel caso di specie, la prova contraria non è stata fornita: la brutalità dell’aggressione, la sua genesi in un contesto di risalente conflittualità e l’articolazione in due fasi escludono l’episodicità della condotta e giustificano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.