Insussistenza dell’illecito erariale per difetto di competenza del dirigente (Corte dei Conti Sez. II App. n. 162 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la condanna del dirigente pubblico presuppone la prova di una condotta a lui concretamente riferibile e dell’elemento soggettivo della colpa grave, nonché l’individuazione del comportamento doveroso alternativo che l’interessato avrebbe potuto tenere per evitare il pregiudizio. La mera titolarità di un incarico dirigenziale in un arco temporale non coincidente con i fatti contestati non fonda alcun addebito, né consente di ravvisare il nesso causale con il danno erariale. Ove il pregiudizio consista nella mancata acquisizione di aree a standard, va esclusa ogni attualità del danno quando le stesse restino acquisibili dall’ente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato due dirigenti di un Comune, ciascuno per metà, al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di danno da mancata acquisizione delle aree a verde pubblico afferenti a un comparto edilizio. Il danno originario era stato quantificato dalla Procura contabile in euro 102.948,37, per la mancata realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria.

Uno solo dei condannati ha proposto appello, lamentando di non aver mai ricoperto, nel periodo dei fatti, gli incarichi cui erano riconducibili le condotte contestate, e di essere estraneo al rilascio dei titoli abilitativi e delle certificazioni di abitabilità. La Procura generale ha aderito chiedendo l’assoluzione. La sentenza è passata in giudicato nei confronti dell’altro dirigente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che il giudice di primo grado si era limitato a individuare genericamente una responsabilità dei “convenuti, avvicendatisi nella titolarità del settore urbanistico-edilizio”, ritenendoli responsabili di tutta l’attività a valle della lottizzazione in quanto “completamente inerti”. Una simile affermazione non soddisfa l’onere probatorio sugli elementi costitutivi dell’illecito erariale.

Quanto alla condotta, la Corte ha accertato che i certificati di abitabilità dei comparti erano stati adottati da un dirigente diverso dall’appellante. La responsabilità per il rilascio dei titoli edilizi e delle certificazioni non è dunque a lui riferibile.

La Corte ha poi esaminato la cronologia degli incarichi. L’appellante era transitato nei ruoli comunali in data successiva alla prima nota della società, con la responsabilità del settore patrimonio — nella cui declaratoria rientra il potere di acquisizione delle aree — conferita solo con decreto sindacale del 2012, quando il progetto definitivo era già approvato. Quanto alla successiva nota della società, egli si trovava in posizione di aspettativa, né ricopriva il settore competente all’acquisizione.

La procedura di acquisizione delle opere è stata condotta dal settore diretto dall’altro dirigente, con impulso politico e successiva definizione da parte del settore Patrimonio, non diretto dall’appellante. Nel periodo in cui quest’ultimo ha retto il settore delle acquisizioni, risulta invece essersi attivato per curare l’atto di cessione volontaria.

Nessun riscontro oggettivo è stato infine riconosciuto ai criteri di quantificazione del danno residuo, omessa la considerazione dei rilevanti vantaggi acquisiti dall’ente in termini di aree e opere realizzate gratuitamente e di oneri introitati. L’appello è stato accolto, con riforma del capo di condanna e assoluzione dell’appellante, oltre alla liquidazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi nell’importo di euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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