Responsabilità del curatore fallimentare e giudicato implicito sulla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 160 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, qualora il convenuto non abbia impugnato, nemmeno in via incidentale, la sentenza che ha deciso una questione preliminare di merito, quale la prescrizione del credito erariale, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione della Corte dei conti, non essendo più consentito contestarla. La circostanza che il rapporto di servizio sia riferibile a un’amministrazione diversa da quella danneggiata non esclude la giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994. L’eccezione di improponibilità della domanda erariale per la pendenza di un parallelo giudizio civile, non proposta in primo grado, è nuova e come tale inammissibile. Il danno va commisurato al mancato introito dell’ente danneggiato, non al recupero realizzato nella massa fallimentare.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria ha condannato l’appellante, già curatrice di diverse procedure fallimentari, al pagamento di euro 818.529,03 in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre rivalutazione e interessi. L’azione erariale traeva origine da un procedimento penale nel quale la curatrice era stata condannata per peculato, commesso in concorso con il coniuge, in relazione a crediti fiscali illecitamente trattenuti e non riversati all’Amministrazione finanziaria.

Dopo una complessa vicenda processuale, segnata da pronunce sulla prescrizione e sul difetto di giurisdizione, la causa era stata riassunta dalla Procura regionale per il solo danno patrimoniale. La convenuta, non costituitasi in prime cure, aveva depositato uno scritto difensivo a propria firma. Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione, l’improponibilità della domanda per la pendenza di un giudizio civile sui medesimi fatti e, in subordine, l’insussistenza o la riduzione del danno.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Sezione d’appello rileva che la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del credito non è stata impugnata in punto di giurisdizione. Nel giudizio d’appello conclusosi con la pronuncia di conferma della prescrizione, l’allora convenuta, pur costituitasi, non aveva formulato censure sulla giurisdizione, delineandosi così la sua acquiescenza. Il giudicato implicito si forma quando una questione, benché non espressamente trattata, risulti superata dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame la presupponga come necessario antecedente logico-giuridico.

La Corte richiama il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il giudice si sia pronunciato su una questione preliminare di merito, la parte che non abbia impugnato la sentenza in ordine alla giurisdizione non può più contestarla. Irrilevante è poi che il rapporto di servizio riguardasse un Dicastero diverso da quello danneggiato, poiché l’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994 consente alla Corte dei conti di giudicare anche quando il danno sia cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. L’eccezione di improponibilità per la pendenza del giudizio civile, non prospettata in primo grado, costituisce eccezione nuova e non rilevabile d’ufficio, vietata dall’art. 193, comma 1, c.g.c.. Nel merito, la Corte ribadisce il cosiddetto doppio binario tra giurisdizione ordinaria e contabile, fondato sulla diversità degli interessi tutelati: l’azione erariale protegge l’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A.; quella civile il ristoro integrale dell’amministrazione attrice.

Il terzo e il quarto motivo sono respinti. Il Collegio chiarisce che il giudizio non mira a sindacare i risultati della gestione fallimentare, ma ad accertare se l’ente danneggiato abbia ottenuto ristoro del pregiudizio subito. Non rileva quindi il quantum recuperato alla massa, ma il mancato introito da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le note e il verbale di audizione del curatore succeduto attestano recuperi, ma non provano alcun versamento in favore dell’ente. L’appello è respinto, con integrale conferma della condanna e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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