Rito abbreviato contabile e congruità della somma offerta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 46 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile, la congruità della somma proposta dal convenuto si valuta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, nonché della sua idoneità a soddisfare la funzione restitutoria e quella deterrente della responsabilità amministrativa. È congrua la somma pari al 35% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, quando non risulti meramente simbolica e costituisca un serio, per quanto parziale, ristoro del pregiudizio arrecato all’ente. Accolta l’istanza, il collegio determina la somma e fissa il termine perentorio per il versamento; il giudizio si definisce con sentenza che provvede sulle spese, non impugnabile in primo grado.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio un medico chirurgo dipendente di una azienda sanitaria, in servizio presso un pronto soccorso, per sentirla condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 245.376,00. La somma corrisponde alla definizione stragiudiziale di un contenzioso con gli eredi di una paziente deceduta, che avevano ottenuto il ristoro dei danni subiti. Secondo l’organo requirente, la condotta della convenuta — omessa raccolta anamnestica, incompleto esame obiettivo, mancata prescrizione di ECG ed esami specifici, dimissione con diagnosi di “vomito solo” — avrebbe configurato colpa professionale grave in nesso causale con il decesso.
Costituitasi, la convenuta ha eccepito l’infondatezza della prospettazione, ma ha formulato istanza di definizione abbreviata ex art. 130 c.g.c., offrendo euro 85.882,00, pari al 35% della somma richiesta. La Procura ha espresso parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. Con decreto n. 19/2025 la Sezione ha accolto l’istanza, ritenendo la somma congrua, e ha rinviato all’odierna camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 130, comma 1, c.g.c. consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di chiedere il rito abbreviato mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La norma persegue una funzione deflattiva e mira a garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario.
I commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il potere di deliberare sulla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, fissando la camera di consiglio per accertare l’avvenuto, tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.
Nel caso di specie, l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata, comprovato dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla reversale di incasso del Tesoriere dell’azienda sanitaria, emessa a fronte del versamento tramite bonifico bancario. Il versamento ha riguardato l’importo di euro 85.882,00.
Deve pertanto essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile. Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, al quale la Sezione fa costante riferimento per la loro regolazione nel caso del rito abbreviato, ponendole a carico della convenuta e liquidandole in euro 90,47. Il comma 9 qualifica espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado. Il Collegio dispone infine l’omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta, dei terzi e degli aventi causa, in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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