Nessun conto giudiziale per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 205 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto in consegna. La mera elencazione dei beni in uso presso un ufficio, destinati all’ordinario funzionamento dei servizi, non integra tale gestione e non configura un agente contabile. Il giudizio di conto, privo dei presupposti normativi, va pertanto dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2015, da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il conto, datato 30 gennaio 2015, risulta sottoscritto dal consegnatario e dalla responsabile del servizio finanziario, con firma digitale apposta solo in data 18 gennaio 2023. Il deposito presso la Sezione è avvenuto il 31 gennaio 2023, con ampio ritardo rispetto alla tempistica dell’art. 139 del codice di giustizia contabile.
Il magistrato istruttore, con la relazione istruttoria, ha deferito al Collegio l’esame del conto, rilevando l’insussistenza dei requisiti minimi per qualificarlo come conto giudiziale: l’atto contiene solo l’elenco di venti beni mobili ubicati nell’ufficio (bancone, armadio, scrivania, cassettiera, poltroncina), senza dati su scarico e consistenza secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. L’agente ha depositato memoria, riconoscendo di non dover rendere il conto e chiedendo la declaratoria di improcedibilità; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, sui consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce i due istituti. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’attività presso ciascuna articolazione funzionale, limitata alla sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte funzionali alle esigenze dell’ufficio, secondo consumi programmati e periodicità di approvvigionamento.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. Restano esclusi i beni giacenti presso gli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile; le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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