Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 427 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio quando risulti l’avvenuta notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. L’inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata con la nomina di un commissario ad acta, il quale opera a spese dell’ente inadempiente e non può invocare la carenza di fondi o di disponibilità di cassa come causa di impedimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. non è applicabile automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione di 1.500,00 euro tramite la Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24, oltre accessori e rifusione delle spese.

Dopo aver ottenuto il titolo, la ricorrente ha evidenziato la notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione. Ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 20 marzo 2025 e che è passata in giudicato, come attestato dal certificato della cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento del beneficio ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero è stato condannato a provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, disponendo che l’organo straordinario dia completa esecuzione al titolo, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento, dovendo il commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico hanno giustificato, in concreto, la mancata condanna all’astreinte. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, in ragione della serialità del contenzioso sulla carta docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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