Silenzio di ISPRA sul parere per il prelievo venatorio in deroga (TAR Lombardia n. 814 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 impone a ISPRA di esprimere il proprio parere sull’intenzione regionale di disporre deroghe al divieto di prelievo venatorio entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Un atto che si riferisca esclusivamente alle specie oggetto di altra istanza e che dichiari di non voler estendere le valutazioni ad altre specie non integra un compiuto riscontro e lascia un quadro di incertezza incompatibile con il principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. In tale ipotesi si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Istituto di provvedere entro un termine assegnato.
Il Fatto
Con nota del 28 aprile 2025 la Regione Lombardia ha chiesto a ISPRA il parere previsto dall’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, per adottare nella stagione venatoria 2025/2026 una deroga al divieto di caccia riguardante la peppola, il frosone e la pispola, specie migratorie indicate nell’istanza.
Non avendo ricevuto riscontro entro il termine di legge, la Regione ha proposto ricorso davanti al T.A.R. Lazio per l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere. Con ordinanza n. 17591/2025 del 13 ottobre 2025 il T.A.R. Lazio ha declinato la competenza in favore del TAR Lombardia, davanti al quale la causa è stata riassunta. Si sono costituiti ISPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia; l’Associazione Cacciatori Lombardi è intervenuta ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’eccezione di difetto di legittimazione ad opporsi dell’associazione ambientalista è assorbita dall’accoglimento nel merito. Quanto alla pretesa inammissibilità per intervenuto riscontro, il TAR rileva che la nota del 23 maggio 2025 non ha dato risposta all’istanza della ricorrente.
Infondata è anche l’eccezione secondo cui la Regione non trarrebbe utilità dalla decisione, perché intervenuta a stagione conclusa. Il Collegio richiama i principi dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022: per l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla.
È invece fondata l’eccezione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che deduce il proprio difetto di legittimazione passiva: nel giudizio non si contesta alcun comportamento dell’Amministrazione né atti di sua competenza.
Nel merito il ricorso è fondato. ISPRA sosteneva di aver riscontrato l’istanza con la nota del 23 maggio 2025, che esprimeva parere positivo sulla deroga richiesta da altra Regione per le specie storno e fringuello, e che l’accoglimento di quella sola istanza avrebbe implicitamente comportato il rigetto delle altre. Il Collegio non condivide tale argomentazione.
La nota, pur indirizzata anche alla Lombardia e pur menzionando l’istanza del 28 aprile 2025, non dà riscontro compiuto: concerne solo storno e fringuello; afferma espressamente di non poter estendere le valutazioni ad altre specie; indica le ragioni di sostenibilità dei prelievi solo per le specie dell’altra istanza e nulla dice sull’insostenibilità dei prelievi di peppola, frosone e pispola. Ne deriva un quadro di incertezza che viola il principio di buona fede e l’obbligo di chiara risposta. L’istanza non ha quindi avuto riscontro nel termine di legge.
Il Ministero è estromesso per difetto di legittimazione passiva; nel resto il ricorso è accolto e ISPRA è condannato a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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