Pensione reversibilità guerra orfano maggiorenne inabile decorre dal decesso del genitore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 189 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità di guerra (tabella N) spettante all’orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro, il termine quinquennale per la presentazione della domanda, previsto dall’art. 100, comma 3, d.P.R. n. 915/1978, decorre dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’ultima delle condizioni cui il diritto è subordinato. Quando l’orfano debba essere altresì privo dell’altro genitore ai sensi degli artt. 44 e 45 d.P.R. n. 915/1978, tale termine decorre dal decesso del genitore superstite, e non dalla data di accertamento sanitario dell’inabilità. È conforme all’art. 2935 cod. civ. la decorrenza dei termini dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non essendo configurabile alcun trattamento di reversibilità finché il genitore sia in vita.
Il Fatto
Un orfano maggiorenne di invalido di guerra, dichiarato inabile a proficuo lavoro, presentava domanda di pensione di reversibilità di guerra il 6 dicembre 2018. La madre, vedova titolare di pensione di reversibilità, era deceduta il 25 ottobre 2018. La Sezione territoriale della Corte dei conti accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al trattamento di guerra e di reversibilità a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il giudice di primo grado riteneva tempestiva la domanda rispetto al termine quinquennale, individuando il dies a quo non nel 1° giugno 2012 (data di insorgenza dell’inabilità accertata dalla Commissione Medica di Verifica), ma nel 1° gennaio 2014, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’insorgenza effettiva dell’inabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione terza centrale d’appello, richiama anzitutto i limiti dell’appello pensionistico, ammesso solo per motivi di diritto che investano la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo. Il motivo del Ministero è qualificabile come motivo di diritto e attiene proprio all’ambito applicativo dell’art. 100 d.P.R. n. 915/1978.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo delle pensioni di guerra. Gli artt. 44, 45 e 51 d.P.R. n. 915/1978 subordinano il diritto degli orfani maggiorenni alla reversibilità a tre condizioni concorrenti: essere privi dell’altro genitore (o che questi non possa conseguire o perda il diritto), essere o divenire inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e trovarsi nelle condizioni economiche di cui all’art. 70.
La Corte osserva che l’art. 100, comma 3, disciplina i casi in cui il diritto sia subordinato alle condizioni economiche o allo stato di inabilità che si verifichino dopo la morte del militare o civile, facendo decorrere il termine dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui le condizioni si sono verificate. Il successivo comma 4 prevede che, quando le altre condizioni generali si verifichino dopo la decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo dei cinque anni si effettua dalla data in cui dette condizioni si sono verificate.
Nel caso concreto, il decesso della madre è l’evento che rende attuale il diritto dell’orfano: finché il genitore superstite è in vita non è configurabile alcun trattamento di reversibilità in capo all’orfano. La Corte richiama sul punto la sentenza n. 142/2016 della Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna. Il dies a quo indicato dall’Amministrazione (1° gennaio 2013) è quindi incongruo, perché antecedente al decesso della madre, avvenuto solo nel 2018.
Pertanto la domanda presentata il 6 dicembre 2018 è tempestiva e la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con diversa motivazione. La Corte respinge invece la richiesta di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.: secondo il richiamato orientamento di legittimità, la condotta è temeraria solo se palesa la consapevolezza della non spettanza del diritto o un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale, non ravvisabile nel caso. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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