Difetto di giurisdizione sulle perizie di variante nella fase esecutiva della concessione (TAR Toscana n. 549 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva del rapporto tra concedente e concessionario, successiva alla scelta del contraente e alla sottoscrizione della convenzione, la controversia relativa all’approvazione della perizia di variante attiene a pretese di carattere patrimoniale riconducibili a posizioni di diritto soggettivo nell’ambito del rapporto contrattuale. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice amministrativo, in difetto di atti autoritativi che incidano sulla procedura di affidamento o sulla fase esecutiva. Il vaglio del concedente sull’inerenza della variante al rapporto negoziale non integra esercizio di potere autoritativo, essendo vincolato alle previsioni convenzionali, all’obbligo di esecuzione a regola d’arte e alla disciplina sui contratti pubblici. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una vasta rete autostradale in forza del rapporto concessorio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolato dalla convenzione unica del 12 ottobre 2007 e dai relativi atti aggiuntivi. Nell’ambito degli interventi di potenziamento della rete le erano stati affidati i lavori di ampliamento della terza corsia di un tratto autostradale, comprensivi della realizzazione di un’area sportiva nel Comune di Scandicci.
In fase di esecuzione la società ha rappresentato il sopravvenire di circostanze non previste né prevedibili in sede di progettazione e ha presentato una proposta di variante. Il Ministero l’ha approvata stralciando alcuni importi valorizzati nel quadro economico, pari ad € 167.314,29, qualificando talune modifiche come riconducibili a errore progettuale e non a forza maggiore o a fatti di terzi. Avverso tale decreto di approvazione la società ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha esaminato per prima tale questione, ritenendola assorbente rispetto ai motivi di merito.
Il Tribunale richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20088 del 2024, secondo cui il potere amministrativo non è configurabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente e sorto il vincolo contrattuale, venga in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti patrimoniali. Fa eccezione l’intervento dell’amministrazione con atti autoritativi che incidano sulla procedura di affidamento o nella fase esecutiva, ipotesi non ravvisabile nella specie.
La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato n. 4034 del 2022, C.G.A.R.S. n. 203 del 2020, oltre a pronunce dello stesso TAR Toscana e del TAR Lazio — è nel senso che, una volta firmata la convenzione, il rapporto tra concedente e operatore economico diventa paritetico. L’approvazione delle perizie in variante non assume configurazione pubblicistica, essendo inerente a un rapporto tra concedente e concessionario. La gestione funzionale ed economica dell’opera costituisce la controprestazione principale del concessionario, con la conseguenza che le controversie sulla fase esecutiva appartengono al giudice ordinario, quale giudice dei diritti.
Il Collegio osserva che la verifica del concedente sull’inerenza della variante alle previsioni del rapporto negoziale non implica esercizio di potere autoritativo, risultando vincolata alle previsioni convenzionali, all’obbligo di esecuzione a regola d’arte e alla disciplina sui contratti pubblici. Neppure rileva la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni, che non opera quando la materia del contendere si concentri su profili patrimoniali relativi alla sola attuazione del rapporto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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