Accesso agli atti del procedimento disciplinare e ostensibilità delle fonoregistrazioni (TAR Lazio n. 510 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova applicazione anche nella fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, anteriormente alla formale apertura del giudizio disciplinare, non potendo la normativa speciale essere interpretata in modo avulso dai principi di trasparenza e partecipazione di cui alla legge n. 241/1990. Il diritto di accesso e quello di difesa costituiscono situazioni giuridiche soggettive distinte, potendo il primo esercitarsi anche in vista di una futura difesa senza in questa trovare la sua unica giustificazione. Le registrazioni delle sedute degli organi federativi rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, che comprende le riproduzioni elettromagnetiche e le registrazioni audio, e sono pertanto ostensibili su richiesta dell’interessato. La documentazione già ostesa non priva di interesse il ricorrente rispetto agli atti effettivamente non consegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di Presidente di un Ordine professionale territoriale, ha chiesto l’annullamento della nota con cui la Federazione nazionale aveva rigettato in parte l’istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, conclusosi con l’irrogazione di una sanzione di sospensione dall’esercizio della professione.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia di tutti gli atti e della fonoregistrazione delle sedute. La Federazione si è costituita eccependo il difetto di interesse, per essere già stato osteso l’intero fascicolo, e la non ostensibilità delle registrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la valenza generalizzata del diritto di accesso opera anche nei procedimenti disciplinari, senza limitazioni collegate alle previsioni settoriali. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 4467 del 2005, ribadisce che l’accesso è ammesso anche nella fase presidenziale di audizione preliminare, dovendo le norme del d.P.R. n. 221/1950 essere rilette alla luce dei canoni di trasparenza amministrativa.
Su tale base il Tribunale verifica se residuino atti non ostesi. Dalla lettura del provvedimento sanzionatorio del 24 settembre 2025 emerge che le prove raccolte sono consistite in esposti, note e accertamenti, tutti acquisiti dal ricorrente. Questi ha potuto esercitare il diritto di difesa dinanzi al Comitato centrale e proponendo ricorso alla CCEPS. La Federazione ha osteso l’integrale fascicolo il 31 luglio 2025, prima della notifica del ricorso.
Ne segue il rigetto della pretesa relativa a ulteriore documentazione cartacea: l’accesso è stato differito alla sola fase di deferimento e poi pienamente garantito. La doglianza sul punto è destituita di fondamento.
È invece accolta la domanda di accesso alla fonoregistrazione della seduta del 1° luglio 2025. Le registrazioni sono qualificate come documenti pubblici dal Regolamento delle riunioni telematiche della Federazione. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3981 del 2020, il Collegio rileva che la formula dell’art. 22 della legge n. 241/1990 è aperta all’evoluzione tecnologica e include registrazioni audio e video. Le registrazioni devono pertanto ritenersi ostensibili e vanno messe a disposizione entro trenta giorni.
Il ricorso è in parte respinto e in parte accolto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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