Deficit organizzativo Asl non giustifica inerzia sul nulla osta categoria B (TAR Campania n. 3080 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del nulla osta di categoria B per la detenzione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, ai sensi degli artt. 50 e 52 del d.lgs. n. 101/2020, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso del Sindaco entro centoventi giorni continuativi dal ricevimento dell’istanza, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Radioprotezione. I deficit organizzativi dell’Asl, che non abbia costituito la Commissione per carenza di figure professionali, non integrano causa di giustificazione dell’inerzia. Le carenze strutturali dell’amministrazione non possono tradursi in un danno della parte privata, sicché il silenzio è illegittimo e va accertato l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
Una società autorizzata all’esercizio di attività sanitarie ambulatoriali ha presentato al Comune istanza per ottenere il nulla osta di categoria B, ai sensi degli artt. 50, 52 e 54 del d.lgs. n. 101/2020, alla detenzione e all’impiego di un acceleratore lineare per radioterapia e di radioisotopi per diagnostica medico-nucleare, nonché l’autorizzazione all’allontanamento di materiali radioattivi.
Decorsi inutilmente i termini previsti dalle Linee Guida regionali, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. L’Asl ha dedotto di non disporre di una Commissione per la Radioprotezione e di non aver potuto stipulare convenzioni con altre aziende sanitarie; il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina regionale di attuazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 101/2020. Le Linee Guida approvate con delibera G.R.C. n. 52 dell’8.2.2024 stabiliscono che il Sindaco provvede entro centoventi giorni continuativi dal ricevimento dell’istanza, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione per la Radioprotezione, il cui iter non può superare lo stesso termine.
Nel caso concreto nessun approfondimento istruttorio è stato richiesto, poiché l’Asl ha ammesso di non aver potuto costituire la commissione tecnica. Il Tribunale osserva che tale circostanza non giustifica il ritardo: si tratta di deficit organizzativi dell’amministrazione che non possono riversarsi sulla parte privata.
La Corte respinge la tesi dell’impossibilità tecnica. La mancanza di professionalità specifiche nell’organico non legittima l’inerzia, né rilevano il mancato rinnovo della convenzione con altra Asl e il rifiuto delle altre aziende di stipularne di nuove. Le Linee Guida consentono l’utilizzazione di personale di altre aziende del servizio sanitario regionale, ma impongono ai Direttori generali di costituire la Commissione entro novanta giorni dalla notifica della delibera regionale. L’Asl non ha dimostrato di essersi attivata per reperire le professionalità necessarie.
Il ricorso avverso il silenzio è pertanto accolto. Viene ordinato alle amministrazioni di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, con provvedimento espresso entro sessanta giorni, indipendentemente dal contenuto satisfattivo o meno. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Asl è nominato Commissario ad acta il Dirigente Generale della competente Direzione regionale, con facoltà di delega, che provvederà nel successivo termine di trenta giorni a garantire l’operatività della Commissione. Al Comune è assegnato un ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dal rilascio del parere, per la chiusura del procedimento. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Asl e sono compensate con le altre amministrazioni.
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Nota della Redazione
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