Rivendicata cessazione della materia del contendere senza prova: la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia, Lecce, Sez. II n. 1005 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a fronte della prova dell’integrale e satisfattiva esecuzione del provvedimento da parte dell’amministrazione. La mera allegazione della parte ricorrente di avere ricevuto il pagamento, ove non comprovata in giudizio, non consente al giudice di pronunciarsi nel merito, ma determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere presentata dalla parte assume, in tal caso, valenza di manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, n. 2558/2023, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al pagamento di somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle more del giudizio, il difensore della ricorrente depositava una nota con la quale affermava che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sorte capitale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’istanza depositata dalla difesa della parte ricorrente non era accompagnata da alcuna prova documentale dell’intervenuto pagamento, né conteneva l’indicazione della data in cui l’esecuzione sarebbe avvenuta. Tale carenza probatoria ha impedito al giudice di verificare l’effettiva satisfattività dell’adempimento dell’Amministrazione.

La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone un accertamento positivo circa l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, che non può essere fondato sulla sola asserzione della parte interessata. In mancanza di tali elementi, la richiesta di definizione del giudizio nel merito deve essere riqualificata, ravvisandosi i presupposti della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale qualificazione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 3388 del 27 aprile 2021, secondo cui la mancata prova delle circostanze determinanti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

In ragione della definizione in rito della controversia e della sua peculiare natura, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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