Sopravvenuta revoca della licenza rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 2319 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca definitiva del titolo autorizzatorio posto a fondamento dell’attività economica del ricorrente, non impugnata e divenuta definitiva nei suoi confronti, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso un precedente provvedimento di sospensione della medesima attività. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue alla constatazione che, anche in caso di accoglimento delle censure, il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità concreta e attuale, essendo ormai venuto meno il presupposto giuridico indispensabile per la prosecuzione dell’attività stessa. Il giudizio di improcedibilità prescinde dall’esame del merito dei motivi ed è rilevabile d’ufficio, previo avviso alle parti.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva l’attività di ristorazione annessa a uno stabilimento balneare in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con altra società, titolare della licenza commerciale. Con ordinanza, il Comune aveva disposto nei suoi confronti la sospensione immediata dell’attività commerciale e l’inibizione all’utilizzo della licenza, richiamando il mancato pagamento di tributi e canoni comunali e applicando l’art. 7-bis del regolamento comunale.
Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge, illegittimità del regolamento, lesione dell’affidamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Respinta l’istanza cautelare monocratica, nelle more del giudizio il Comune ha adottato un’ordinanza di sospensione per novanta giorni della licenza e, successivamente, un’ordinanza di revoca definitiva della licenza stessa, con ordine di cessazione immediata dell’attività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività esercitata in forza della licenza, della quale la ricorrente si avvaleva quale affittuaria di ramo d’azienda. Nelle more, però, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di revoca definitiva della licenza commerciale, disponendo anche la cessazione definitiva dell’attività.
Tale provvedimento risulta notificato anche alla ricorrente e non è stato impugnato, divenendo così definitivo nei suoi confronti. La sopravvenuta revoca del titolo autorizzatorio costituisce, secondo il Tribunale, circostanza idonea a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso.
Il Collegio sottolinea la posizione giuridica della ricorrente: essa non è titolare della licenza commerciale, ma mera affittuaria del ramo d’azienda e gestore dell’attività esercitata in forza del titolo intestato ad altra società. Ne consegue che l’eliminazione definitiva del titolo abilitativo ha fatto venir meno il presupposto giuridico indispensabile per la prosecuzione dell’attività.
Da qui la conclusione: anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure rivolte avverso l’ordinanza impugnata e di conseguente annullamento della misura di sospensione, la ricorrente non potrebbe comunque conseguire alcuna utilità concreta e attuale, essendo ormai definitivamente venuta meno la licenza necessaria per l’esercizio dell’attività. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese del giudizio in ragione dell’esito in rito e della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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