Lo scavalco d’eccedenza configura un autonomo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 140 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto dello scavalco d’eccedenza di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza, al di fuori del normale orario di lavoro. Tale utilizzazione non costituisce una mera modalità di svolgimento dell’originario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma si configura come un autonomo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, nel rispetto del limite delle 48 ore settimanali di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66/2003. Gli oneri derivanti da tali incarichi formano spesa di personale a tutti gli effetti e sono soggetti ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. Distinto è lo scavalco condiviso, disciplinato dall’art. 23 del CCNL 16 novembre 2022, che non configura la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma una modalità di utilizzo del dipendente per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione tra enti.

Il Fatto

Il Comune di Cazzano di Tramigna (VR) ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto di chiarire l’inquadramento giuridico dell’istituto di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nella parte in cui consente l’utilizzo di un dipendente di altra amministrazione al di fuori del normale orario di lavoro (cd. “scavalco d’eccedenza”).

L’ente istante ha prospettato l’interpretazione secondo cui l’istituto sarebbe finalizzato non alla costituzione di un nuovo rapporto a termine, bensì a una diversa modalità di utilizzazione della prestazione lavorativa nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato già intercorrente con l’amministrazione di appartenenza. Il Comune ha rappresentato l’intenzione di disciplinare tale utilizzazione mediante convenzione, evidenziando l’interesse anche dell’amministrazione di appartenenza all’accrescimento della professionalità del proprio dipendente. Il quesito ha riguardato la possibilità di non applicare i vincoli normativi previsti per il lavoro a tempo determinato e per le forme di lavoro flessibile, fermo il rispetto del limite delle 48 ore settimanali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il requisito risulta integrato: la richiesta proviene da un comune, ente espressamente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco. La mancata trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali non inficia l’ammissibilità, attesa la possibilità di un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è stato ritenuto ammissibile in quanto relativo all’interpretazione di una norma la cui applicazione influisce sui vincoli di spesa in materia di personale dell’ente e ha un effetto diretto sulla formazione e gestione del bilancio.

Nel merito, il Collegio ha distinto lo scavalco d’eccedenza dallo scavalco condiviso, richiamando l’orientamento della Sezione di controllo per la Puglia (deliberazione n. 149/2023/PAR). Con riferimento al primo istituto, la norma non prevede la necessità di alcuna convenzione tra gli enti, a differenza dello scavalco condiviso. La giurisprudenza contabile ha costantemente inquadrato gli incarichi di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, diversi e distinti rispetto al rapporto intrattenuto con l’ente di appartenenza, con applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a termine.

La Sezione ha quindi rigettato l’opzione ermeneutica dell’amministrazione istante secondo cui l’attività svolta fuori orario costituirebbe una modalità di svolgimento dell’originario rapporto a tempo indeterminato, che permane unico. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie, secondo cui la prestazione aggiuntiva di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale si inquadra in un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale. Gli incarichi devono essere previsti e motivati nel piano triennale dei fabbisogni di personale, formano spesa di personale a tutti gli effetti e sono soggetti al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Il Collegio ha infine chiarito che, ontologicamente distinto, lo scavalco condiviso ex art. 23 del CCNL 16 novembre 2022 non integra la costituzione di un nuovo rapporto di impiego, mancando un vincolo contrattuale diretto tra l’ente utilizzatore e il lavoratore. In tale ipotesi, il dipendente mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro. La Sezione ha reso parere nei termini indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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