Qualifica come nuova costruzione guida la discrezionalità tecnica senza sospendere il diritto (TAR Lombardia n. 3605 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di indirizzo con cui il Comune orienta temporaneamente l’attività dei propri uffici verso la lettura delle norme urbanistico-edilizie seguita dall’autorità giudiziaria ordinaria non integrano una sospensione del diritto né una violazione del principio di legalità, ponendosi come criteri guida nell’esercizio della discrezionalità tecnica comunale. La qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), primo periodo, d.P.R. n. 380/2001, è ammissibile quando manchi un nesso di continuità con l’edificio demolito e si determini una significativa trasformazione del territorio e del carico urbanistico. La riduzione del costo di costruzione prevista dall’art. 48, comma 6, L.R. Lombardia n. 12/2005 si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione, non essendo consentita un’interpretazione restrittiva priva di copertura normativa. L’amministrazione deve motivare espressamente in ordine all’applicabilità della riduzione di cui all’art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di permesso di costruire per un intervento qualificato in parte come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione e in parte come nuova costruzione per l’impiego di diritti edificatori perequati e del bonus volumetrico. Dopo un’istruttoria durata circa due anni, il Comune ha qualificato l’intervento come nuova costruzione, quantificando il contributo di costruzione e la monetizzazione dello standard applicando i parametri previsti per tale categoria.
La società ha impugnato gli atti applicativi unitamente agli atti generali presupposti: la deliberazione di Giunta comunale e due disposizioni di servizio con cui l’amministrazione ha orientato temporaneamente l’attività degli uffici tenendo conto delle indicazioni desumibili da un decreto del GIP emesso nell’ambito di indagini penali per ipotesi di lottizzazione abusiva. La questione arriva al giudice amministrativo sul duplice fronte della legittimità degli atti di indirizzo e della correttezza dei criteri di quantificazione degli oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i motivi incentrati sulla qualificazione dell’intervento e sugli atti di indirizzo. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 non si sostituisce alla fonte normativa primaria, ma si limita a orientare temporaneamente l’azione amministrativa verso la lettura delle norme coerente con gli approdi dell’autorità giudiziaria ordinaria, in ragione delle potenziali ricadute economiche e sociali degli interventi assentiti su presupposti oggetto di indagini penali.
Non si configura, dunque, una sospensione del diritto. Le disposizioni di servizio che hanno dato attuazione all’indirizzo non modificano la definizione normativa di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, ma dettano criteri per qualificare l’intervento come nuova costruzione ai sensi del primo periodo dell’art. 3, comma 1, lett. e), la cui ampiezza è definita in via residuale dal legislatore. L’accertamento della concreta trasformazione edilizia e urbanistica del territorio rientra nella discrezionalità tecnica dell’autorità comunale, sindacabile solo per errori di fatto o manifesta irragionevolezza.
Il cambio del numero degli edifici e l’assenza di qualsiasi traccia dell’immobile preesistente costituiscono indicatori coerenti con la verifica del nesso di continuità tra vecchia e nuova costruzione. Nel caso concreto, la ricostruzione di un unico edificio derivante dall’accorpamento di volumi prima espressi da manufatti diversi determina un indefettibile incremento del carico urbanistico, giustificando la qualifica di nuova costruzione.
Fondato è invece il motivo relativo alle riduzioni degli oneri. L’art. 48, comma 6, L.R. n. 12/2005 richiama espressamente gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza distinguere in base alla qualificazione complessiva assunta dall’intervento. L’interpretazione restrittiva seguita dall’ufficio, fondata sull’assenza di un atto generale specifico, non trova copertura normativa. Parimenti non motivata è la mancata applicazione della riduzione di cui all’art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, subordinata nel regolamento edilizio a criteri non ancora adottati.
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso nei limiti indicati, disponendo l’annullamento della quantificazione del contributo di costruzione e il vincolo conformativo per l’amministrazione, che dovrà rideterminarsi applicando la riduzione regionale e pronunciarsi sull’applicabilità della riduzione statale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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