Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul TFS e cessazione della (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 339 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al trattamento di fine servizio o di fine rapporto del dipendente pubblico non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, ma sono devolute al giudice del rapporto di impiego, che per i rapporti cessati dopo il 30 giugno 1998 è il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. La Corte dei conti conserva la propria giurisdizione solo sulle domande che concernono il trattamento pensionistico in senso stretto. Ove l’ente previdenziale abbia adottato, prima della decisione, il provvedimento satisfattivo richiesto e abbia corrisposto quanto dovuto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul relativo capo di domanda.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Latina Sez. Lavoro n. 1187 del 01.10.2020, passata in giudicato, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori per il periodo dal settembre 2009 al settembre 2014, con corresponsione delle differenze stipendiali e degli oneri contributivi. Sulla base di quel giudicato presentava all’INPS, nel 2020, domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e, nel 2021, domanda di ricalcolo del TFS.

Secondo la ricorrente l’Istituto, pur avendo preso in carico entrambe le istanze, non adottava alcun provvedimento nonostante i solleciti. Di qui il ricorso alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS eccepiva il difetto di giurisdizione sul TFS e riferiva di aver già riliquidato la pensione con provvedimento del 3 ottobre 2023, con corresponsione degli arretrati nel cedolino di dicembre 2023, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua l’oggetto della controversia nella riliquidazione del trattamento pensionistico e del TFS a seguito del riconoscimento giudiziale di mansioni superiori, e distingue i due capi di domanda sotto il profilo della giurisdizione.

Sul ricalcolo del TFS la Corte rileva che la materia attiene al rapporto di lavoro e non alla materia pensionistica. Richiama la consolidata giurisprudenza propria e della Corte di cassazione — Cassazione Sezioni Unite, ord. n. 25039 del 7/11/2013 e Cassazione Sezioni Unite Civili, sent. n. 11849 del 9/6/2016 — secondo cui tali controversie sono devolute al giudice del rapporto di impiego, che per i rapporti cessati dopo il 30 giugno 1998, come quello in esame, è il giudice ordinario ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Il principio viene enunciato in termini generali: non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie che non concernono il trattamento pensionistico del dipendente pubblico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione — indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR. Su questo capo la Corte declina quindi la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sul capo relativo alla riliquidazione della pensione, il giudice rileva che l’INPS ha adottato il provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, con pagamento del dovuto sin dal dicembre 2023. Il conseguimento del bene giuridico richiesto determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Le spese legali sono compensate in ragione della parziale soccombenza e dell’adozione del provvedimento di riliquidazione; nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *