Riliquidazione pensione polizia aliquota 2,44 per cento anche per già pensionati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 335 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, anche quando il rapporto sia già cessato e la pensione sia stata liquidata prima dell’entrata in vigore della norma. La disposizione opera sul calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Per i soggetti già pensionati la decorrenza economica della riliquidazione è fissata al 1° gennaio 2022. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale, con rivalutazione limitata all’importo eventualmente eccedente gli interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento invocando l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come richiamato dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Ha domandato la condanna dell’INPS all’applicazione dell’aliquota del 2,445 per cento a far data dal congedo, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

L’INPS, ritualmente citato, non si è costituito. All’udienza del 10 luglio 2024 il difensore del ricorrente, per delega, si è riportato agli atti insistendo per l’accoglimento. La causa è stata decisa con lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia dell’INPS, non costituitosi nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Nel merito la questione riguarda l’ambito soggettivo e temporale di applicazione dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. La norma riserva il beneficio al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che al 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, e richiama la specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010. L’effetto è l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Il Collegio ha aderito all’orientamento delle Sezioni centrali d’Appello, richiamando Corte conti, Sez. II Giuris. d’Appello, sent. n. 33/2022, alla cui motivazione ha rinviato ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., e Sez. I, sent. n. 134/2022. Secondo tale indirizzo la disposizione si applica anche ai soggetti già in pensione prima della sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica al 1° gennaio 2022. Il giudice ha tenuto conto anche della sentenza n. 33/2023 della Corte costituzionale.

Su queste basi il ricorso è stato parzialmente accolto, riconoscendo la riliquidazione con aliquota annua del 2,44 per cento sulla quota retributiva e, quanto agli arretrati, con effetto dal 1° gennaio 2022. La domanda di applicazione retroattiva dal congedo è stata quindi respinta nella parte relativa alla decorrenza.

Quanto agli oneri accessori, il giudice ha riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale affermato da Sezioni Riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono state compensate in ragione della pluralità di orientamenti, delle recenti pronunce delle Sezioni riunite e dell’intervento legislativo, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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