Difetto istruttorio annulla la demolizione se non valutati i titoli edilizi pregressi (TAR Lazio n. 14331 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione che contesti la realizzazione di opere in assenza di titolo senza aver preventivamente accertato l’esistenza e la portata di precedenti concessioni edilizie relative ai medesimi immobili, potendo la difformità dal titolo configurarsi come scostamento parziale, soggetto al regime dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, e non come abuso integrale. L’ordine di demolizione, provvedimento di natura rigorosamente vincolata, può essere legittimamente rivolto al responsabile dell’abuso, inteso come esecutore materiale o soggetto che abbia la disponibilità del bene, ancorché non proprietario; la mancata notifica al proprietario non incide sulla legittimità del provvedimento, ma preclude soltanto l’esecuzione forzata e l’acquisizione gratuita in suo danno. Titoli autorizzatori rilasciati per finalità diverse da quella edificatoria non possono sopperire all’assenza del permesso di costruire né radicare un affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il Comune di Segni ingiungeva alla società, operante da decenni nel settore del trattamento di veicoli fuori uso, la demolizione di alcuni immobili realizzati, secondo la prospettazione comunale, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica. L’ordinanza contestava la mancata demolizione con ampliamenti di un fabbricato ad uso laboratorio (immobile B), nonché la realizzazione ex novo di altri tre manufatti ad uso esposizione e tettoia (immobili C e D).
La società ricorrente deduceva, con sei motivi di ricorso, il travisamento dei fatti, l’erronea qualificazione dello stato legittimo degli immobili, la violazione del legittimo affidamento, il difetto di legittimazione passiva e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, invocando a fondamento della legittimità delle opere plurime concessioni edilizie e autorizzazioni risalenti nel tempo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il motivo relativo all’immobile B, ritenendo non decisiva la mancata corrispondenza con il fabbricato che la concessione del 2002 prevedeva di demolire. L’attuale consistenza del manufatto, non assistita da idoneo titolo, risultava comunque abusiva. Il TAR ha escluso che l’autorizzazione all’adeguamento dell’impianto di depurazione del 2007 potesse valere come titolo edilizio, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto opere diverse, rispetto al quale la rappresentazione planimetrica dei fabbricati aveva carattere meramente descrittivo dello stato esistente, non potendo configurare una sanatoria extra ordinem.
Il difetto istruttorio è stato, invece, ravvisato con riferimento agli immobili C e D. Il Comune, sulla base della relazione di sopralluogo che escludeva ogni legittimazione, aveva contestato la realizzazione in totale assenza di titolo, senza considerare la concessione edilizia n. 2/99 per l’immobile C e la concessione n. 10/95 per l’immobile D. Solo in sede difensiva l’amministrazione aveva precisato che le opere sarebbero state difformi, per ampliamento, rispetto a quanto assentito, operando una distinzione tra volumi legittimi e volumetrie abusive non presente nel provvedimento.
Tale ricostruzione integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. L’incidenza dei titoli pregressi sulla qualificazione dell’abuso doveva essere accertata in sede procedimentale all’esito di una compiuta istruttoria. L’eventuale eccedenza rispetto al titolo avrebbe potuto configurare una difformità parziale soggetta al regime sanzionatorio dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e non l’abusività integrale contestata, con conseguente annullamento dell’ordinanza per gli immobili C e D.
Quanto alla posizione della ricorrente, il TAR ha confermato che l’ordine di demolizione può essere rivolto al responsabile dell’abuso, soggetto individuato nella disponibilità del bene, a prescindere dalla titolarità dello stesso; la mancata notifica al proprietario non inficia il provvedimento, limitandosi a precludere l’acquisizione gratuita in suo danno. Infine, il vizio procedimentale relativo alla mancata comunicazione di avvio è stato assorbito per gli immobili C e D e ritenuto non invalidante per l’immobile B, trattandosi di provvedimento vincolato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.