Gara per superfici pubblicitarie: legittima la concessione senza progetto esecutivo degli impianti (TAR Sicilia n. 683 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico si articola in due fasi distinte. La prima, di prima assegnazione, è volta a selezionare il concessionario mediante gara al massimo rialzo sul canone posto a base d’asta della superficie, e non richiede la preventiva individuazione esecutiva dei singoli impianti. La seconda, di natura autorizzatoria, implica la valutazione dei progetti di collocazione e il rilascio dei singoli titoli, ai sensi dell’art. 23, comma 4, cod. strada e degli artt. 47 e ss. del d.P.R. n. 495/1992. Ne consegue che la lex specialis può legittimamente descrivere l’oggetto come mera possibilità di collocare impianti nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, senza che ciò integri indeterminatezza dell’oggetto né violazione dell’art. 1, comma 821, legge n. 160/2019.
Il Fatto
Una società operante nel settore pubblicitario impugna il bando, il disciplinare di gara e il disciplinare tecnico con cui il Comune di Palermo ha indetto la procedura per l’assegnazione decennale delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, suddivise in quattordici macrolotti. La ricorrente deduce l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione sotto molteplici profili: carenza di un progetto esecutivo, imprecisione delle planimetrie, assenza di descrizione tecnica degli impianti compatibili con il centro storico, obbligo di devoluzione gratuita delle opere al termine del rapporto e criteri di calcolo del prezzo posto a base d’asta.
Si costituiscono ad adiuvandum due associazioni di categoria. Il Comune si costituisce con memoria di mera forma. Dopo due udienze e un incombente istruttorio, la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio qualifica la gara come concessione di bene pubblico a contratto attivo: l’amministrazione riceve un prezzo dal concessionario per l’utilità trasferita. Da ciò deriva la sottrazione al d.lgs. n. 36/2023, salvo i principi generali ex art. 13, comma 2, e l’inapplicabilità dei termini ridotti dell’art. 120 c.p.a. Il ricorso è quindi tempestivo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la scansione bifasica dell’art. 53, comma 2, del regolamento CUP. La prima fase attribuisce la disponibilità di porzioni di territorio con definizione di massima del numero di impianti e dei metri quadri potenzialmente utilizzabili; la seconda individua i singoli impianti e rilascia i titoli autorizzatori. La gara impugnata appartiene alla prima fase, come riconosciuto dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2013 e dal C.G.A.R.S. n. 306 del 2022, che hanno qualificato la procedura come strumento di allocazione di una risorsa pubblica scarsa.
La ricorrente confonde le due fasi applicando alla concessione la nozione di oggetto propria del rapporto autorizzatorio. La descrizione dell’oggetto come possibilità di collocare impianti è coerente con la prima assegnazione: la determinazione puntuale di ubicazione e caratteristiche tecniche è rinviata alla fase autorizzatoria, previa validazione del progetto da parte della Commissione Tecnica. L’operatore valuta il proprio interesse imprenditoriale in termini di localizzazione e centralità del macrolotto, non la remunerabilità del singolo impianto.
Quanto al settimo motivo, il criterio del massimo rialzo è razionale e coerente con la natura del rapporto. La non necessaria remunerabilità del concessionario esclude la necessità di un’offerta tecnica. Il nono motivo è respinto: l’abrogazione dell’obbligo di istituire il servizio di pubbliche affissioni non impone la soppressione del servizio, e il rischio di distribuzione territoriale degli impianti ricade nella valutazione imprenditoriale del concorrente.
Infine, la discrasia tra disciplinare di gara e disciplinare tecnico sui termini di presentazione dei progetti è risolta applicando il principio di gerarchia delle fonti della documentazione di gara, prevalendo il disciplinare di gara. Il termine di novanta giorni decorre dall’aggiudicazione definitiva e precede la stipula. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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