Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1150 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In omaggio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può in tal caso decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità all’atto di rinuncia alla pretesa. L’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato e depositato il 18 dicembre 2024, la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania prot. n. 275164 del 13.12.2024, recante la procedura ponte per l’affidamento temporaneo del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, nelle more della definitiva aggiudicazione della gara di bacino. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento e degli atti connessi.
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha dapprima rinunciato alla trattazione dell’istanza cautelare, chiedendo rinvio al merito. Successivamente, con dichiarazione depositata il 5 marzo 2025, ha rappresentato che l’Azienda Ospedaliera Garibaldi, con delibera n. 695 del 30 dicembre 2024, all’esito della verifica di anomalia aveva confermato l’aggiudicazione in suo favore del lotto 4, così superando la nota impugnata. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tal caso, per il principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a una declaratoria conforme alla volontà espressa dalla parte.
Il Collegio ha richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale sul punto, citando T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 124, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 febbraio 2025, n. 931 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 16 gennaio 2025, n. 6. La soluzione processuale discende direttamente dalla natura dispositiva del potere di azione: la parte può rinunciare alla pretesa e il giudice non può sostituirsi ad essa nell’accertamento del merito.
Quanto alle spese, l’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa hanno giustificato l’integrale compensazione fra le parti. Il Tribunale ha così dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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