Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 18 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. La definizione del giudizio in questi termini non preclude la regolazione delle spese: queste si liquidano applicando il criterio della soccombenza virtuale, che àncora la condanna alla fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Ne consegue la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del ricorrente, quando risulti documentato che l’amministrazione abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento.

Il Fatto

Con atto depositato il 14 maggio 2025, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 18 del 21.12.2023, depositata il 24.01.2024, non notificata e passata in giudicato. Un formale atto di diffida ad adempiere era stato notificato all’INPS, Direzione provinciale, in data 17.03.2025.

Nel ricorso si chiedeva di ordinare all’INPS di dare esatta ottemperanza alla sentenza, provvedendo a emettere l’ordine di adempimento, con vittoria di spese e onorari. L’INPS si è costituito con memoria depositata l’8 gennaio 2026, rappresentando di aver dato attuazione alla sentenza mediante rimborso delle somme trattenute con il rateo di giugno 2025, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha dato atto del corretto adempimento, depositando copia del libretto sul quale erano state accreditate le somme dovute, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna dell’INPS alle spese. La questione sottoposta al giudice monocratico attiene dunque agli effetti della sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza.

Il giudice ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Di tale mutamento non può che prendersi atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

La definizione del giudizio non esaurisce però il thema decidendum, residuando la regolazione delle spese. Sul punto la Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato a più riprese: tale è la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Applicando il criterio, il giudice ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Risulta infatti documentato in atti come l’Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Le spese di assistenza legale sono state liquidate in euro mille, come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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