Prelievo latte: ricalcolo Agea e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3320 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato sia stato superato dall’attività provvedimentale dell’Amministrazione. In materia di prelievo supplementare latte, il ricalcolo effettuato da AGEA ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023 integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, privando il ricorrente dell’utilità concreta derivante dalla decisione di merito. La pronuncia in rito, per la sua natura, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento trasmessa via PEC, con la quale AGEA e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intimavano il pagamento di un cospicuo importo per prelievo supplementare latte, riferito a più cartelle esattoriali. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., lamentando, tra l’altro, il difetto di istruttoria, l’impossibilità di ricostruire la determinazione dell’ammontare iscritto a ruolo e la mancata considerazione dei recuperi effettuati per compensazione con le somme PAC. Chiedeva altresì l’accertamento dell’insussistenza del debito e la condanna di AGEA al ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, all’udienza pubblica, la parte ricorrente ha dichiarato l’avvenuto ricalcolo da parte di AGEA del prelievo supplementare per numerose annate, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 103/2023. Tale ricalcolo è stato compiuto anche a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio citate nel provvedimento.
Il TAR ha quindi valutato che l’intervenuto ricalcolo dell’importo dovuto, posto in essere dall’Amministrazione, ha eliminato la lesione dedotta dalla ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione del ricorso. La nuova determinazione di AGEA ha, infatti, sostituito la pretesa originariamente intimata, privando la vicenda processuale della sua utilità concreta.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prescinde dall’esame delle censure di merito proposte. Il Collegio ha, infine, compensato le spese di lite, ravvisando giusti motivi nella natura della pronuncia in rito e nell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
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Nota della Redazione
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