Diffamazione a mezzo stampa per falsa intervista e omessa verifica (Cass. pen. Sez. V n. 625 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’offesa della reputazione si realizza quando la persona viene screditata in modo significativo nel suo ambiente sociale mediante l’attribuzione di qualità personali negative o di comportamenti riprovati dalla communis opinio, anche sotto il profilo etico-sociale. Il giornalista che riporta una notizia tratta da un procedimento penale, soprattutto se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, per accertare se la stessa si sia rivelata priva di fondamento. La causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen., nella forma del diritto di cronaca, opera solo in presenza dei requisiti della verità sostanziale, della continenza e della pertinenza. Non è scriminata la condotta del giornalista che costruisce una falsa intervista su dichiarazioni in realtà estrapolate da una denuncia di anni prima, omettendone l’esito di archiviazione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un articolo pubblicato su una testata giornalistica online, nel quale i firmatari — uno dei quali anche direttore del quotidiano — avevano rappresentato un presunto sistema illecito di gestione delle aste fallimentari, associandovi la figura di un imprenditore locale, descritto come faccendiere e soggetto avvezzo ad avvantaggiarsi delle condotte illecite altrui. L’articolo riportava, sotto forma di intervista, dichiarazioni che l’intervistata non aveva mai rilasciato, essendo state estrapolate da una denuncia presentata circa sei anni prima.

Il Tribunale aveva condannato gli imputati per il delitto di diffamazione aggravata, e la Corte di appello aveva confermato la decisione, escludendo l’operatività dell’esimente del diritto di cronaca. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la inosservanza di legge e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della fattispecie incriminatrice, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’offesa alla reputazione richiede una screditamento significativo nel contesto sociale di riferimento, connotato anche in senso etico-sociale (Sez. V n. 33106 del 2020; Sez. V n. 18982 del 2014).

Quanto alla scriminante del diritto di cronaca, i giudici ribadiscono che la verità oggettiva deve rispettare la rigorosa corrispondenza alla realtà per gli elementi essenziali del contenuto informativo, mentre i dati superflui o irrilevanti non rilevano (Sez. V n. 37463 del 2005; Sez. V n. 28258 del 2009; Sez. V n. 41099 del 2016).

Il giornalista può beneficiare dell’esimente per le dichiarazioni diffamatorie raccolte in un’intervista solo se le riporti fedelmente e in modo imparziale, senza divenirne coautore dissimulato (Sez. V n. 41013 del 2021; Sez. V n. 16959 del 2020; Sez. V n. 51235 del 2019). E quando la notizia provenga da un procedimento penale risalente, egli deve verificarne gli esiti (Sez. V n. 21703 del 2021; Sez. I n. 13941 del 2015).

Nel caso concreto, i lamentati travisamenti non concernono circostanze essenziali e sono stati dedotti in modo non preciso. La condotta diffamatoria prescinde dai contenuti della denuncia: ciò che assume rilievo è l’accostamento allusivo della persona offesa a un sistema di malaffare, senza che sia stato riportato l’esito del procedimento che ne aveva ritenuto infondate le accuse. L’evocazione di fatti reali, come la partecipazione alle aste, non è significativa se inserita in un racconto che connota la persona come contigua a un sistema illecito.

Il ricorso è complessivamente infondato. Tuttavia, il reato, commesso il 4 novembre 2016, è ormai estinto per prescrizione, sopraggiunta il 30 giugno 2024, tenuto conto della sospensione dei termini dal 28 novembre 2018 al 23 gennaio 2019. Agli effetti penali la sentenza è annullata senza rinvio; agli effetti civili i ricorsi sono rigettati, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in 3.600,00 euro ai sensi degli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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