Rinvio dopo annullamento parziale senza rivalutazione dei punti assorbiti (Cass. pen. Sez. 2 n. 2719 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso per cassazione solo in relazione ai punti annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto. Il giudice del rinvio non è tenuto a modificare o integrare la motivazione sui punti dichiarati assorbiti, non essendosi formata alcuna preclusione al riguardo, e può legittimamente richiamare per incorporazione la motivazione del primo provvedimento. La valutazione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, quando adeguatamente motivata con riferimento alla pluralità dei soggetti acquirenti e allo stabile inserimento dell’indagata nell’attività di spaccio, resiste alle censure di genericità.

Il Fatto

Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Tribunale di L’Aquila, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, respingeva la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo che aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di un’indagata per attività di cessione di sostanze stupefacenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame per mancata valutazione della censura circa l’assenza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari da parte del GIP. In sede di rinvio, il Tribunale respingeva la specifica censura osservando che il GIP aveva effettuato una autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, richiamando per il resto le considerazioni formulate nella prima ordinanza, incorporata al provvedimento emesso in sede di rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Con il primo motivo la difesa lamentava l’omessa motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare anche i punti non espressamente annullati dalla sentenza rescindente. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

La Corte ha ricordato che, in caso di annullamento parziale, il giudice del rinvio non è tenuto a modificare o integrare la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, poiché il relativo motivo di ricorso era stato dichiarato assorbito dalla Cassazione, che aveva annullato il provvedimento solo in ragione del mancato esame della censura sull’autonomia del provvedimento del GIP. La sentenza rescindente non si è pronunciata sul punto e il Tribunale, in sede di rinvio, ha rispettato il mandato conferito, respingendo motivatamente l’assunto difensivo.

Quanto al secondo motivo, la difesa censurava il merito della valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura, contestando anche il numero di consumatori indicato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e conforme ai principi di legge: l’estrema pericolosità sociale dell’indagata e lo stabile inserimento nell’attività di spaccio, protrattasi per molti mesi in favore di una pluralità di soggetti, rendono la misura domiciliare inadeguata a prevenire il rischio di reiterazione, potendo l’attività illecita proseguire in ambito domestico. La circostanza che i consumatori siano quattro o nove non è emersa dal provvedimento e comunque non inficia la tenuta logica della valutazione.

Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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