Esclusione graduatorie ATA per titolo non genuino e risoluzione contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11638 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato l’esclusione dalle graduatorie per l’inserimento nel personale ATA e la conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato, fondate sull’accertata non genuinità del titolo di studio dichiarato, non integrano esercizio del potere di autotutela amministrativa. L’amministrazione, nel verificare l’idoneità allo svolgimento del rapporto e il possesso dei titoli di studio richiesti per la validità del contratto, fa valere l’assenza del vincolo contrattuale, con un comportamento equiparabile a quello del contraente che non osservi il contratto ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, miri a una rivalutazione dei fatti storici già accertati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato inserito nella graduatoria ATA e aveva stipulato un contratto a tempo determinato con un istituto comprensivo. A seguito di un controllo a campione, l’amministrazione scolastica aveva disposto l’esclusione dalla graduatoria per dichiarazioni mendaci, ritenendo che il titolo di studio dichiarato non esistesse, e la risoluzione del contratto.

Il Tribunale adito aveva accolto la domanda del ricorrente, accertando l’illegittimità dell’esclusione e della risoluzione. La Corte d’appello, in riforma, rigettava le domande. Rilevava che il numero di pergamena del diploma prodotto corrispondeva a un modello consegnato a un diverso istituto e rilasciato ad altra persona, e che il nominativo del ricorrente non figurava nell’elenco degli alunni della scuola asseritamente frequentata. Il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, è stato rigettato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 2714 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato la copia autenticata del diploma di maturità prodotta in primo grado.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della pronuncia impugnata: la Corte d’appello ha ritenuto dirimente che il numero di pergamena contraddistinguente il titolo di studio appartenga in realtà ad altro diploma, rilasciato da altra scuola a favore di persona diversa, con accertamento della non genuinità della documentazione ai fini dell’inserimento in graduatoria. Tale profilo decisorio non è stato aggredito.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia di un allegato versato in atti dall’amministrazione. La Corte ha ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34476/2019: è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La Corte distrettuale aveva esaminato l’allegato, ritenendo irrilevanti alcune correzioni al verbale di consegna dei diplomi.

Il terzo motivo eccepiva la violazione dell’art. 5 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, in recepimento della c.d. legge Madia, nonché degli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165/2001. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile, perché prospetta per la prima volta in sede di legittimità una questione non compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello. Il ricorrente ha asserito di avere dedotto la questione nel ricorso di primo grado, ma nulla ha allegato circa la decisione sul punto e i termini della sua devoluzione in appello.

Nel merito, la Corte ha confermato che le norme richiamate non vengono in rilievo. Nel lavoro pubblico privatizzato la declaratoria di decadenza e la risoluzione contrattuale conseguono al controllo sull’idoneità allo svolgimento del rapporto, che presuppone il possesso dei titoli di studio per la validità del contratto. Esse non rientrano nell’esercizio del potere di autotutela, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza del vincolo contrattuale, secondo il principio di Cassazione n. 8328/2010. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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