La violazione delle modalità di comunicazione del licenziamento previste dal CCNL non ne determina la nullità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13731 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto collettivo che prescrive le modalità di comunicazione del licenziamento disciplinare non introduce una “forma convenzionale” del negozio ai sensi dell’art. 1352 c.c., ma regola soltanto la fase successiva della comunicazione dell’atto al destinatario. Ne consegue che la violazione del mezzo di comunicazione convenzionalmente previsto non incide sulla validità né sull’efficacia del licenziamento, il cui requisito formale resta disciplinato esclusivamente dall’art. 2 l. n. 604/1966, che richiede la forma scritta. La comunicazione del recesso con modalità diverse da quelle indicate dal CCNL non determina la nullità del licenziamento, quand’anche l’atto abbia raggiunto lo scopo.
Il Fatto
Un lavoratore, distaccato in Camerun, aveva richiesto alla società il computo dell’indennità estero nel trattamento di fine rapporto e negli istituti retributivi indiretti. A fronte del rifiuto della società di accogliere la richiesta e della proposta di risoluzione consensuale, il rapporto si era deteriorato, fino alla contestazione disciplinare e al successivo licenziamento comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria.
Il lavoratore aveva impugnato il recesso dinanzi al Tribunale, deducendo il difetto della forma convenzionale prevista dal CCNL e il carattere ritorsivo del licenziamento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che l’art. 79 CCNL, nel prevedere che le sanzioni disciplinari “dovranno essere comunicate” con determinate modalità, non introduce una forma convenzionale del negozio, ma disciplina esclusivamente la fase successiva della comunicazione, ossia quella volta a portare l’atto a conoscenza del dipendente. Il tenore letterale della clausola, che utilizza il predicato verbale “comunicare”, conferma che la previsione attiene alle modalità di trasmissione dell’atto e non alla sua formazione o redazione.
La validità del licenziamento è disciplinata unicamente dall’art. 2 l. n. 604/1966, che richiede la forma scritta, nella specie rispettata. In mancanza di un’espressa previsione del CCNL che colleghi una sanzione di nullità alla violazione del mezzo di comunicazione, la circostanza che il recesso sia stato trasmesso con modalità diverse da quelle convenzionalmente previste non può incidere sulla validità del negozio, a prescindere dal raggiungimento dello scopo.
La Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla omessa pronuncia sul motivo di reclamo concernente l’onere della prova, ravvisando un rigetto implicito ma univoco: la questione era divenuta superflua, poiché l’eventuale fondatezza della doglianza non avrebbe comunque modificato l’esito del giudizio.
Quanto alla utilizzabilità delle riprese video a fini disciplinari, la Corte ha confermato la legittimità del controllo, trattandosi di impianto installato in un magazzino all’estero, finalizzato alla sorveglianza del materiale ivi depositato e non alla prestazione lavorativa, attivato solo dopo il legittimo sospetto di condotte illecite, inquadrabile nei controlli difensivi.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.