Nessun automatismo risarcitorio per le differenze retributive da illegittimo conferimento dell’incarico dirigenziale (C.G.A.R.S. n. 160 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno conseguente all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non costituisce una conseguenza automatica dell’illegittimità accertata. Le differenze retributive tra le funzioni effettivamente svolte e quelle dirigenziali non svolte non integrano, di per sé, il pregiudizio risarcibile, poiché mansioni non fungibili ed equivalenti non consentono alcun automatismo retributivo. La salvezza degli effetti sostanziali della domanda nel meccanismo della translatio iudicii, affermata dalla Corte costituzionale n. 77 del 2007 e recepita dall’art. 59 legge n. 69/2009 e dal codice del processo amministrativo, non eleva le statuizioni del giudice privo di giurisdizione al rango di prova del pregiudizio subito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria per il conferimento dell’incarico di preside nelle scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2004-2005. Collocato in posizione non utile, impugnava la graduatoria: il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1498/2010 accoglieva parzialmente il ricorso e annullava gli atti impugnati. La pronuncia non era appellata.
Il ricorrente adiva quindi il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno pari alle differenze retributive tra lo stipendio di preside e quello di docente, oltre al rimborso delle spese di trasferta. Il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1632/2016, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il giudizio era riproposto davanti al TAR, che con sentenza n. 2164/2023 rigettava il ricorso. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide l’argomento del primo giudice: le mansioni di docente e quelle di dirigente scolastico non sono fungibili ed equivalenti, sicché non può operarsi alcun automatismo retributivo per il mancato svolgimento delle prestazioni dirigenziali. L’appellante non ha svolto specifiche critiche a tale affermazione, né ha offerto elementi di prova su altri profili risarcitori.
Quanto al rilievo dell’accoglimento della domanda davanti al Tribunale civile, poi annullato dalla Corte d’appello per difetto di giurisdizione, il Collegio esclude che possa avere alcun ruolo. La valorizzazione degli effetti sostanziali della domanda nel meccanismo della translatio iudicii non coglie nel segno.
Il C.G.A.R.S. richiama la Corte costituzionale n. 77 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 legge n. 1034/1971 nella parte in cui non prevedeva la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il fondamento è il principio per cui le disposizioni processuali sono funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, secondo quanto affermato dalla Corte cost. ord. n. 257 del 2009 in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.. L’assetto è stato recepito dall’art. 59 legge n. 69/2009 e dal codice del processo amministrativo.
La salvezza degli effetti sostanziali non mira a mantenere in vita le statuizioni del giudice privo di potestas iudicandi, elevandole a prova del pregiudizio. Essa serve ad assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia. Nessuna automatica supplenza, in punto di prova, degli elementi espressi dal giudice ordinario può quindi trovare spazio.
Il Collegio ricorda infine che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo e che nessun elemento costitutivo dell’illecito, sul piano oggettivo, è stato adeguatamente prospettato. L’appello è rigettato; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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