Insussistenza del periculum in mora per valore economico non ingente e risarcibilità per equivalente (TAR Sardegna n. 67 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è respinta quando difetti il periculum in mora, sotto il profilo del valore economico non particolarmente ingente dei beni in discussione e dell’ipotetica risarcibilità per equivalente del danno paventato. A fronte di contrapposti interessi pubblici assai rilevanti, relativi alla tutela della salute delle persone, l’esigenza cautelare non può ritenersi sussistente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, impugnava l’ordinanza con cui la ASL resistente, all’esito di un sequestro, aveva disposto la distruzione di alimenti, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento parziale in autotutela. Con il ricorso veniva chiesta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui ordinavano la distruzione dei prodotti oggetto di sequestro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato la domanda cautelare proposta in via incidentale, ritenendo che la stessa difetti, quanto meno, sotto il profilo del periculum in mora. La valutazione si fonda su un duplice rilievo: il valore economico non particolarmente ingente dei beni in discussione e l’ipotetica risarcibilità per equivalente del danno paventato dal ricorrente.
Il Collegio ha quindi proceduto al bilanciamento tra l’interesse del ricorrente alla conservazione dei beni e i contrapposti interessi pubblici assai rilevanti, connessi alla tutela della salute delle persone. Tale bilanciamento ha condotto al riconoscimento della prevalenza dell’interesse pubblico, non essendo ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente, tale da giustificare la misura cautelare richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare del giudizio.
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Nota della Redazione
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